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martedì 26 marzo 2013

Impugnazione del lodo reso ritualmente in un arbitrato irrituale: revirement “inconsapevole” della Cassazione?



Con sentenza del 24 marzo 2011, n. 6842, la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue:

Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. (Cassa e decide nel merito, App. Bologna, 03/01/2005).

Il caso:

la Corte d'Appello di Bologna si dichiarava incompetente a conoscere dell'impugnazione proposta da una delle parti avverso il lodo. La Corte affermava che, diversamente da quanto ritenuto dagli arbitri, le parti avevano previsto un arbitrato irrituale. Per tale ragione, la lite avrebbe dovuto essere portata davanti al tribunale di primo grado, ordinariamente competente.
Parte soccombente ricorreva per cassazione, lamentando che la Corte avrebbe dovuto attenersi alla qualificazione attribuita al lodo dagli arbitri stessi.

La Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, così motivando:

«… Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg. l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare; qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (Cass. 19129/2006)…

Ciò che conta, invero, agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come prevista dalle parti. Ben possono le parti aver previsto, con il compromesso o la clausola compromissoria, un arbitrato irrituale; ma se gli arbitri di fatto hanno poi reso il lodo nelle forme di cui all'art. 816 c.p.c., e segg., ossia un lodo rituale, quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., e segg..

… se risulta altrimenti chiaro, dalla procedura seguita e dalla qualificazione espressamente data dagli stessi arbitri, che è stato emesso un lodo rituale o irrituale, ciò è decisivo ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, senza che si debba o si possa risalire all'interpretazione della volontà espressa dalle parti nella convenzione.

Tale volontà rileva, piuttosto, agli effetti della validità del lodo. Infatti la pronuncia di un lodo rituale ove sia stato dalle parti previsto un arbitrato irrituale comporta la nullità del lodo stesso in quanto pronunciato "fuori dei limiti del compromesso" (art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4), che non consentiva agli arbitri di emettere un lodo rituale.

Nella specie, è pacifico che gli arbitri avevano emesso un lodo rituale, tale qualificato da essi stessi; conseguentemente era legittima l'impugnazione per nullità proposta davanti alla corte d'appello.
La sentenza impugnata, che ha invece statuito l'incompetenza della corte adita (rectius, l'inammissibilità dell'impugnazione), va pertanto cassata ...

Ciò impone … di dichiarare la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 …

Va infine disposta la compensazione delle spese dell'intero giudizio, sia di merito sia di legittimità, per giusti motivi consistenti nella obbiettiva complessità della questione decisa, sulla quale questa Corte si è pronunziata per la prima volta soltanto nel 2006, come si è visto, ossia dopo la proposizione del ricorso per cassazione …».
* * *

Sorprende che la Suprema Corte affermi di essersi pronunciata per la prima volta in merito “soltanto nel 2006” quando, invece, ci risulta che tale questione sia approdata assai spesso al grado di legittimità, peraltro con esiti del tutto opposti: «Ove sia stato conferito l'incarico di realizzare un arbitrato irrituale o una perizia contrattuale, il deposito del provvedimento arbitrale, effettuato ex art. 825 c.p.c. ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tali provvedimenti arbitrali non è ammissibile l'impugnazione di nullità ex art. 828 c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e sul doppio grado di giurisdizione» (Cass. n. 3614/04); e ancora v. Cass. n. 15070/00, in Foro It., 2002, I, 479: «La determinazione degli arbitri irrituali, anche se dichiarata esecutiva dal pretore ai sensi dell’art. 825 c.p.c., nel testo vigente nel 1995, non è soggetta all’impugnazione per nullità prevista dall’art. 828 stesso codice, ma solo a quella negoziale nel rispetto delle norme ordinarie sulla competenza e con l’osservanza del doppio grado di giurisdizione, anche nel caso di prospettata nullità del patto arbitrale per asserito contrasto con norme imperative»; nonché, con affermazione ancor più perentoria, Cass. n. 5280/98: «Questa Corte ha costantemente affermato che, qualora sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale (effettuato ex ali. 825, c.p.c. per tuziorismo o per altra ragione) ed il decreto di esecutorietà emesso dal pretore non valgono a dar vita ad una sentenza arbitrale, con la conseguenza che avverso tale provvedimento non è ammissibile l'impugnazione per nullità ex artt. 828, c.p.c., ma solo un'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (Cass. n. 11761/1992, 4834/1984 e in senso sostanzialmente conforme: Cass. n 11372/1993, 2931/1991, 1253/1989, 3956/1983, 2784/1963, 945/1953, 2687/1950, 1276/1948) … neppure sussistono ragioni per ritenere applicabile alla fattispecie di cui ci si occupa il principio cosiddetto della prevalenza della forma sulla sostanza. Infatti tale principio presuppone che il provvedimento della cui impugnabilità si tratta abbia incontestabilmente natura giurisdizionale e contenga una qualificazione del rapporto giuridico che ne forma oggetto o dell'azione esperita, mentre, nella fattispecie di cui si tratta, la natura giurisdizionale o contrattuale dell'atto impugnato costituisce proprio l'oggetto dell'accertamento richiesto al giudice dell'impugnazione stessa. Inoltre, anche ad ammettere che in alcuni casi la natura dell'arbitrato sia oggetto di espressa pronuncia degli arbitri, è certo che la qualificazione del lodo è estranea agli accertamenti demandati al pretore dall'art. 825 c. p. c. Se il giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione ex art. 828 c.p.c. accerta che le parti non hanno attribuito poteri decisori, ma funzioni sostitutive delle proprie determinazioni, deve conseguenzialmente prendere atto che le parti stesse hanno inteso sottrarre il lodo al regime delle impugnazioni dei lodi rituali».

Da ultimo vale la pena segnalare Cass. n. 10705/07 – successiva alla pronuncia del 2006 citata eppure inspiegabilmente trascurata dalla sentenza in esame - secondo cui l'inquadramento del mandato conferito agli arbitri nella fattispecie dell’arbitrato irrituale o in quella della perizia contrattuale non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell'un caso e nell'altro la decisione degli arbitri sottratta all'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.

Potremmo dunque affermare, come rilevato da illustre dottrina[1], che l’orientamento tradizionale della giurisprudenza – anche di legittimità (almeno sino al 2006 - 2007) - era quello secondo cui, nell'ipotesi in cui gli arbitri avessero deciso in via rituale un arbitrato irrituale od una perizia contrattuale, la questione potesse essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso dell'impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. o della susseguente fase innanzi alla Corte di cassazione.  In tal caso l'impugnazione per nullità doveva essere dichiarata inammissibile, essendo esperibile unicamente un'azione di impugnativa negoziale del lodo irrituale, da proporre in primo grado (anche in sede di opposizione all’esecuzione).

Tale tesi giurisprudenziale poggiava su un presupposto di fondo: si riteneva che il regime dell'impugnazione dovesse seguire non tanto la forma che il lodo era venuto ad assumere, quanto la sostanza che il lodo avrebbe dovuto integrare, se il patto compromissorio non fosse stato frainteso. Poiché il lodo avrebbe dovuto essere irrituale, non valeva qui comunque, a differenza che in campo giudiziale, il principio secondo cui la forma dell'impugnazione segue la forma dell'atto da impugnare.

La giurisprudenza, in buona sostanza, pur non definendo il vizio che affligge il lodo, escludeva che esso potesse essere assimilato ad una delle nullità del lodo rituale previste dall'art. 829 c.p.c.

Dunque, per il “sedimentato” orientamento giurisprudenziale l’impugnazione per nullità proposta avverso il lodo arbitrale irrituale doveva considerarsi inammissibile anche se il lodo fosse stato erroneamente qualificato dagli arbitri come rituale ed anche laddove fosse stato munito dell’exequatur da parte dell’autorità giudiziaria[2]; ai fini di decidere sulla ritualità o irritualità dell’arbitrato aveva rilievo, infatti,  solo la volontà delle parti quale emerge dalla clausola compromissoria, «non certo la interpretazione di detta clausola data dagli arbitri o la forma del lodo o le espressioni in esso contenute» (così, in motivazione, App. Venezia, 7 gennaio 1997, in Giur. It., 1999, 82 ss.).

Sicché è solo alla volontà delle parti che si doveva guardare per affermare se la pronuncia arbitrale poteva/doveva avere gli effetti della sentenza ex  artt. 824 bis e 825 c.p.c.; una volta esclusa la natura giudiziale del lodo ed accertato che in realtà agli arbitri era stata affidata esclusivamente una soluzione negoziale della controversia (quindi completamente al di fuori dalle norme del codice di rito), la Corte d’Appello - adìta invece in base all’art. 828 di detto codice - preso atto che si era fuori dal campo giudiziale (in quanto veniva impugnata una mera determinazione negoziale), non poteva che respingere l’impugnazione e dichiararla inammissibile, potendo essere esperita in tal caso unicamente un’azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e con rispetto perciò del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.).

Si veda in proposito l’articolo “L’impugnazione di lodo di fronte alla Corte di Appello di Milano, nel biennio 2003 – 2004” (ricerca a cura dell’Avv. Alessandro Bossi, reperibile al sito internet http://www.mi.camcom.it/l-impugnazione-di-lodo-di-fronte-alla-corte-di-appello-di-milano) da cui emerge che detta Corte, essendosi pronunciata nel biennio 2003 – 2004 sull’impugnazione di un lodo qualificato come irrituale in 5 casi, ebbene ogni volta “aderendo ad una consolidata giurisprudenza, ha respinto l’impugnazione, ritenuta inammissibile”.

Alcuni estratti da una delle suddette sentenze raccolte (App. Milano, 5.11.2003, n. 3025) consentono di seguire la ratio decidendi della Corte.

In primo luogo, giova riportare la distinzione posta dal giudice sulla natura dell'arbitrato: "La differenza tra l'arbitrato rituale e quello irrituale sta nel fatto che l'arbitrato rituale conduce a un lodo che le parti vogliono immediatamente esecutivo e produttivo degli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre l'arbitrato irrituale postula l'affidamento a un privato della risoluzione di controversie, ossia uno strumento esclusivamente negoziale riconducibile alla volontà delle stesse parti, che si impegnano a considerare la decisione come espressione della loro stessa volontà per avere esse affidato agli arbitri la soluzione della controversia insorta mediante lo strumento negoziale di una composizione amichevole o di un negozio di accertamento".

Definito l'arbitrato irrituale come precede, il giudice dell'impugnazione indica come deve procedere l'indagine e quale ne debba essere la conclusione, ove permanga un dubbio interpretativo: "Qualora sia sollevata contestazione circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato si deve procedere all'esame diretto del contenuto della clausola compromissoria, poiché la relativa qualificazione incide sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità. La sussistenza di tale presupposto deve essere accertata d'ufficio indipendentemente dalle opinioni manifestate dalle parti circa la natura del provvedimento impugnato. Il permanere di un dubbio interpretativo circa l'effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre di una deroga alla competenza del giudice ordinario".

Infine, si afferma come segue l'inammissibilità dell'impugnazione: "L'impugnazione per nullità di un lodo, prevista dagli artt. 828 e 829 c.p.c. dinanzi alla Corte d'Appello, può essere proposta, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c. soltanto con riferimento agli arbitrati rituali mentre è inammissibile in caso di arbitrato irrituale. In questo caso è legittimamente esperibile soltanto l'azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione".

In ordine al principio del doppio grado di giurisdizione si veda altresì Cass. n. 9392/04, secondo cui: «Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Né, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, ex art. 825 c.p.c., ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una "sentenza arbitrale". Di conseguenza, neanche avverso tale conclusione dell'arbitrato è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 828 c.p.c., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva correttamente dichiarato inammissibile l'impugnazione di nullità contro un lodo arbitrale irrituale, per quanto munito dell'"exequatur")»; ed ancora Cass. n. 16049/04 e Cass. n. 3614/04, (cit.), con relativo commento di Elena Occhipinti: «Il controllo della Suprema Corte sull’interpretazione della clausola compromissoria», secondo cui: «è noto come, nel caso dell’arbitrato rituale, sia possibile provvedere all’impugnazione seguendo le regole degli artt. 827 ss., davanti alla Corte d’appello; diversamente, avviene nell’arbitrato irrituale: in questo caso, le parti potranno procedere all’impugnazione innanzi al giudice di primo grado, deducendo vizi di carattere e di natura tipicamente contrattuali. Si comprende, quindi, quanto sia rilevante conoscere sin da subito a quale tipo di arbitrato le parti abbiano inteso riferirsi. La corretta soluzione di tale questione interpretativa è fondamentale anche per il rispetto del principio di difesa, garantito dalla Costituzione all’art. 24: se, infatti, s’incorresse in un errore nella qualificazione dell’arbitrato, ritenendolo rituale piuttosto che irrituale, la parte si vedrebbe ingiustificatamente privata di un grado di giudizio, in quanto il lodo verrebbe erroneamente impugnato innanzi alla Corte d’appello. Infatti, soltanto l’arbitrato rituale è considerato alla stregua di un primo grado di giudizio e proprio questo giustifica la diretta impugnazione del lodo rituale davanti alla Corte d’appello. Il lodo irrituale, invece, rimanendo sempre su un piano privatistico/negoziale potrà essere impugnato soltanto davanti al giudice ordinariamente competente».

Sempre la citata pronuncia n. 3614/04 ha inoltre il merito di precisare che la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, costituendo il presupposto per una “impugnabilità differenziata” del lodo “per vizi deducibili e per gradi percorribili”, deve essere accertata d’ufficio in limine litis dalla Corte d’Appello in base al contenuto della clausola compromissoria (e quindi non sulla base di quanto affermato dagli arbitri[3]).

Per quanto riguarda la dottrina, è altrettanto vero – tuttavia - che in gran parte essa dissentiva dalla giurisprudenza: nell'ipotesi in cui gli arbitri avessero dato vita ad un arbitrato rituale nonostante il patto compromissorio prevedesse un arbitrato libero, la maggior parte degli Autori occupatisi del tema riteneva operante, per analogia, la nullità prevista dall'art. 829, n. 4, c.p.c., per essersi il lodo pronunciato fuori dai limiti del patto compromissorio[4].

Proprio come ritenuto (solo) ora dalla Cassazione.


[1] Pier Luca Nela, Il sindacato della Corte di cassazione sul caso in cui un patto compromissorio irrituale ha dato vita ad un arbitrato rituale, in Giur. It., 2004, 2277 ss.
[2] V.: Processo civile – Formulario commentato, I procedimenti speciali – libro IV, a cura di Claudio Consolo e Vincenzo Mariconda, Ipsoa, 2007, p. 1534, n. 2 e p. 1542, n. 6.
[3] In senso conforme v. Cass. n. 4156/06, in Foro It., 2007, I, 2212; Trib. Padova, Sez. II, 21.02.2003; Cass. n. 15070/00, in Foro It., 2002, I, 479; Cass. n. 2733/00, in Rep. Giur. It., 2000, voce «Arbitrato», n. 91; App. Firenze, 7 ottobre 2000, in Riv. Arb., 2001, 53; Cass. n. 7996/96, in Riv. Arb., 1996, 540; Cass.  n.  11372/93, in Giur. It., 1994, I, 1, 1808; App. Bologna, 28 giugno 1990, n. 668, in Riv. Arb., 1991, 563.
[4] Briguglio, Inammissibilità dell'impugnazione ex art. 828 c.p.c., cit., 572-573; Id., Erronea omologazione del lodo, cit., 561; De Palma, op. cit., 463; Cecchella, op. cit., 57. Contra: Vecchione, Questioni in tema di arbitrato, in Giur. It., 1955, I, 1, 161 e segg., ed in particolare 164.

venerdì 1 marzo 2013

Responsabilità del medico: le novità apportate dal cd. “Decreto Balduzzi” riguardano il solo ambito penale.



Com’è noto, con decreto legge n. 158/2012 (cd. “Decreto Balduzzi”, dal nome del ministro della sanità) si è voluto – tra le altre cose - regolare la responsabilità professionale di chi esercita professioni sanitarie al fine di contenere il fenomeno della cosiddetta ''medicina difensiva'' che determina la prescrizione di esami diagnostici inappropriati al solo scopo di evitare responsabilità civili e penali, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie.
Si è così introdotto il principio secondo cui, nel valutare la responsabilità dei professionisti, si terrà conto della circostanza che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
Il primo comma dell’art. 3 del suddetto decreto legge (come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in vigore dal 11 novembre 2012) prevede infatti che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
È previsto inoltre che il danno biologico sarà risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, il che comporta, per tale tipologia di danno, l’abbandono ex lege delle c.d. tabelle milanesi.
Per Cass. civ. 10 gennaio 2013, n. 4030 l’esimente penale «non elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale».
Sembra pertanto che le novità del decreto Balduzzi riguardino unicamente la responsabilità penale del medico mentre, in ambito civile, le modalità di accertamento della responsabilità restano quelle sino ad oggi «consolidate».

domenica 9 dicembre 2012

UE: il 75% dei siti ecommerce è irregolare

 Tratto dal sito www.dday.it 

254 siti di e-commerce sui 333 sottoposti a controlli dall'UE commettono una qualche forma di irregolarità nei confronti della normativa comunitaria: l'indagine rivela svariati problemi, ma quello più rilevante sembrerebbe  essere il non fornire adeguate informazioni all'acquirente; informazioni relative al prodotto stesso, ma anche alle modalità di acquisto, eventuali costi aggiuntivi e via dicendo.
A ruota seguono le clausole inique (limitazioni di responsabilità e affini) e i problemi legati al diritto di recesso, che raramente viene citato nelle comunicazioni ufficiali degli esercenti; inoltre, il rapporto della commissione evidenzia svariati casi in cui un contenuto sembra gratuito quando in realtà poi non lo è, oltre al fatto che il 69% dei siti esaminati manca di chiarezza nelle clausole contrattuali. Una vera e propria giungla insomma, soprattutto per i più giovani.
Per quel che riguarda l'Italia, sono stati esaminati 10 siti, dei quali ben 7 dovranno essere ulteriormente controllati, perché sospetti. Adesso la palla passa alle autorità nazionali, che dovranno decidere le sanzioni da applicare. Si potrà andare da una semplice multa con richiesta di sistemare il sito a norma di legge, fino alla chiusura obbligata.

giovedì 27 settembre 2012

Il pedone investito ha sempre ragione ?



La materia della responsabilità da circolazione stradale e quella, connessa, dell’assicurazione della r.c.a., hanno fatto registrare nel 2011 alcune importanti novità.
Con l’importante sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011 (rv. 616132), la Corte di cassazione ha notevolmente appesantito l’onere probatorio gravante sul conducente di un veicolo a motore, ai sensi dell’art. 2054, comma primo, cod. civ., nel caso di investimento pedonale.
Come noto, nel caso di investimento pedonale sorge frequentemente il problema di stabilire se ed a quali condizioni la condotta imprudente del pedone (ad es., che attraversi repentinamente e distrattamente la sede stradale) possa escludere o ridurre la colpa del conducente. A tale questione, in passato, la S.C. aveva dato risposta nei seguenti termini:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 cod. civ., nella causazione del sinistro. Ex multis, Cass., sez. 3, 29 settembre 2006, n. 21249 (rv. 593596); Cass., sez. 3, 16 giugno 2003, n. 9620 (rv. 564285); Cass., sez. 3, 23 agosto 1997, n. 7922 (rv. 507041).
Con la sentenza del 2011 sopra ricordata (Cass. 524 del 2011), invece, la Corte di legittimità è pervenuta ad affermare la responsabilità dell’automobilista anche quando la condotta del pedone sia stata repentina e scorretta, se il contesto ambientale poteva o doveva ragionevolmente indurre l’automobilista a prevedere quella condotta. Il caso concreto aveva ad oggetto la vicenda di una bambina investita da un automobilista mentre attraversava distrattamente la strada all’uscita della scuola. Il giudice di merito, accertato che la vittima aveva attraversato la strada sbadatamente, aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha tuttavia cassato tale decisione, osservando come la circostanza che il pedone avesse repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, “ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”; e soggiungendo che tale prevedibilità “deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità”.