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venerdì 1 marzo 2013

Responsabilità del medico: le novità apportate dal cd. “Decreto Balduzzi” riguardano il solo ambito penale.



Com’è noto, con decreto legge n. 158/2012 (cd. “Decreto Balduzzi”, dal nome del ministro della sanità) si è voluto – tra le altre cose - regolare la responsabilità professionale di chi esercita professioni sanitarie al fine di contenere il fenomeno della cosiddetta ''medicina difensiva'' che determina la prescrizione di esami diagnostici inappropriati al solo scopo di evitare responsabilità civili e penali, con gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie.
Si è così introdotto il principio secondo cui, nel valutare la responsabilità dei professionisti, si terrà conto della circostanza che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
Il primo comma dell’art. 3 del suddetto decreto legge (come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in vigore dal 11 novembre 2012) prevede infatti che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
È previsto inoltre che il danno biologico sarà risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, il che comporta, per tale tipologia di danno, l’abbandono ex lege delle c.d. tabelle milanesi.
Per Cass. civ. 10 gennaio 2013, n. 4030 l’esimente penale «non elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale».
Sembra pertanto che le novità del decreto Balduzzi riguardino unicamente la responsabilità penale del medico mentre, in ambito civile, le modalità di accertamento della responsabilità restano quelle sino ad oggi «consolidate».

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