Com’è noto, con decreto legge n. 158/2012 (cd. “Decreto Balduzzi”, dal nome del ministro
della sanità) si è voluto – tra le altre cose - regolare la responsabilità
professionale di chi esercita professioni sanitarie al fine di contenere il
fenomeno della cosiddetta ''medicina
difensiva'' che determina la prescrizione di esami diagnostici
inappropriati al solo scopo di evitare responsabilità civili e penali, con
gravi conseguenze sia sulla salute dei cittadini, sia sull'aumento delle liste
di attesa e dei costi a carico delle aziende sanitarie.
Si è così introdotto il principio secondo cui, nel
valutare la responsabilità dei professionisti, si terrà conto della circostanza
che essi abbiano svolto la prestazione professionale secondo linee guida e
buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.
Il primo comma dell’art. 3 del suddetto decreto legge (come
convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in vigore dal 11 novembre 2012)
prevede infatti che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali
casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile.
Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene
debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.”
È previsto inoltre che il danno biologico sarà risarcito
sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 7
settembre 2005, il che comporta, per tale tipologia di danno, l’abbandono ex lege delle c.d. tabelle milanesi.
Per Cass. civ. 10 gennaio 2013, n. 4030 l’esimente
penale «non elide, però l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui
all’art. 2043 del codice civile che è clausola generale del neminem laedere,
sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è
la salute. La materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue
regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma
anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da
contatto sociale».
Sembra pertanto che le
novità del decreto Balduzzi riguardino unicamente la responsabilità penale del
medico mentre, in ambito civile, le modalità di accertamento della
responsabilità restano quelle sino ad oggi «consolidate».
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