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venerdì 4 ottobre 2013

Cartella clinica aggiornata ad intermittenza? E' falso in atto pubblico




Una dipendente ospedaliera viene sottoposta a procedimento penale per il reato di falso materiale in atto pubblico (art. 476, c.p.) per aver apposto, a distanza di molto tempo, una dicitura specificativa su una cartella clinica relativa all'esito di un esame della quale il paziente non era stato notiziato.

Per la Cassazione integra il reato di falso in atto pubblico l'annotazione «ora per allora» apposta sulla cartella clinica del paziente, essendo del tutto irrilevante la veridicità del contenuto della modifica. La cartella clinica rappresenta un vero e proprio "diario" contenente tutti i fatti clinici correlati alla malattia del paziente, perciò la falsità punibile si estende anche alle annotazioni effettuate in un momento successivo senza una valida ragione.

Non può dubitarsi, infatti, della natura di atto pubblico della cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica, in ogni parte di essa, costituendo atto pubblico munito di fede privilegiata, con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza; l'atto adempie alla funzione di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti.

Ne consegue che la fede pubblica, costituente il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in questione, viene ad essere lesa anche quando, indipendentemente dal contenuto dell'atto pubblico, non vi sia corrispondenza tra l'effettivo "iter" di formazione del medesimo atto e quello che appare dal suo aspetto grafico, dandosi luogo anche in tale ipotesi alla falsa rappresentazione di una realtà giuridicamente rilevante.

Sulla basi di tali considerazioni si afferma il principio per cui "sussiste il reato di falso ogni qual volta si intervenga con modifiche su di un atto già definitivamente formato, pur quando l'intento dell'agente sia quello di renderne il contenuto conforme al vero. Se così è, ne deriva che la coscienza e la volontà di operare un tale intervento non può non equivalere a quella di realizzare una diretta, effettiva e riconoscibile lesione proprio del bene giuridico protetto dalla norma, a nulla rilevando che, per mero errore di diritto circa la effettiva portata della norma medesima, di detta lesione il soggetto possa non avere piena consapevolezza".

I dati del paziente oltre che corrispondenti al vero, devono essere annotati nello specifico momento in cui rilevano; la cartella, infatti, acquisisce carattere definitivo in relazione ad ogni singola annotazione "ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata".

In conclusione, il reato di falso materiale è integrato non solo quando il contenuto delle annotazioni non corrisponde al vero, ma anche quando sussista una mancata corrispondenza tra l'iter di formazione dell'atto e ciò che traspare dal suo aspetto grafico, posto che, anche in questo caso, si pone in essere una falsa rappresentazione di una realtà giuridica, né innocua né grossolana.

(Altalex, 27 settembre 2013. Nota di Simone Marani)


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