Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
Per effetto delle novità introdotte dalla legge n. 123/2007, la responsabilità delle imprese per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato è stata estesa ai casi in cui i lavoratori subiscono lesioni gravi a causa di violazioni (anche solo colpose) delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
La responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 può avere conseguenze molto gravi: le imprese possono essere addirittura condannate alla chiusura dell'attività.
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Si ricorda che in base al suddetto decreto legislativo, l'ente è responsabile per determinati reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);
in caso di reato, l’ente andrà esente da responsabilità solo se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, dei “modelli di organizzazione e di gestione” idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
In sostanza, una volta commesso il reato dall’imprenditore o dal suo delegato, scatta la responsabilità dell’impresa, salvo la prova suddetta.
L'adozione di tali modelli è perciò di fondamentale importanza, perchè permette ad imprese, enti e società di sottrarsi all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o interdittive.
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Quanto ai suddetti “modelli di organizzazione e di gestione” che l’impresa ha l’onere di adottare, si precisa che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, essi devono rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Essi possono inoltre essere adottati, garantendo le suddette esigenze, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.
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Si riporta l’art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185):
Art. 9. Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231.
1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) – 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno».
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Si ricorda inoltre che, ad oggi, i reati presupposti per i quali è onere delle imprese predisporre i modelli di organizzazione e gestione sono i seguenti:
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
- Concussione e corruzione.
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.
- Reati societari.
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- Delitti contro la personalità individuale.
- Abusi di mercato.
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
ART. 9. SANZIONI AMMINISTRATIVE.
1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
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