lunedì 29 novembre 2010

La differenza di prezzo non interrompe il nesso di causalità ai fini della provvigione del mediatore

A., futuro compratore, conosce B., futuro venditore, ma non gli si rivolge direttamente.

Affida la sua proposta ai Mediatori e chiede di trasmetterla a B..

B., cui i Mediatori si presentano come latori di quella specifica offerta, non rifiuta l'intermediazione dei Mediatori, ma si dice interessato alla vendita solo per un prezzo maggiore.

Dunque, è l'intervento dei Mediatori presso il B. come latore dell'offerta di A. a realizzare la messa in contatto dei due in rapporto all'affare.

L'affare in seguito si concluderà, ad un prezzo diverso.

Secondo la Cassazione è illogico negare che non abbia assunto ruolo causale la presentazione di quella proposta e non l'abbia assunto perché le parti, che già si conoscevano tra loro, hanno ancora potuto incontrarsi sul tema: quella conoscenza, infatti, non era stata prima sufficiente a stabilire un contatto tra le parti del futuro affare.

Ciò significa, da un punto di vista logico, che è stata la presentazione, da parte dei Mediatori, di un'offerta specifica che essi avevano consigliato a A. di fare, che ha consentito di stabilire il contatto, che è poi evoluto verso la conclusione dell'affare.

Per aversi mediazione, infatti, non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l'opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consiste nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare; sicché, quando il mediatore allega che l'affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti, per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito da ciò, che l'affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche a quello originariamente intermediato[1].

A conclusione analoga la corte è pervenuta anche nel caso in cui il mediatore ha riferito l'offerta e dopo qualche mese l'affare si è concluso a prezzo ridotto[2].


[1] Cass. 5.3.2009, n. 5339.
[2] Cass. 7.4.2005, n. 7252.

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