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venerdì 28 gennaio 2011

La denuncia del sinistro non basta per ottenere il risarcimento dall’assicurazione

Ai sensi dell’art. 2952 c.c. il diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo dalla propria assicurazione in conseguenza del verificarsi dell’evento si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Afferma il Tribunale di Bari (Sez. II, 8.4.2010) che: «Nel contratto di assicurazione la semplice denuncia del sinistro è atto inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 2952 c.c., sia ad integrare un valido atto interruttivo della prescrizione ex art 2943 c.c., non essendo in essa denuncia ravvisabile la costituzione in mora della compagnia assicuratrice».

Spesso gli assicurati sono erroneamente convinti che sia sufficiente la denuncia del sinistro per esercitare il proprio diritto ad ottenere dall’assicurazione la rivalsa per il danno subìto.

Con la suddetta pronuncia, invece, il Tribunale di Bari ribadisce, in linea con la giurisprudenza di legittimità[1], il principio secondo cui la cd. denuncia del sinistro all’assicurazione (l’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c.) non ha la funzione di manifestare la volontà dell’assicurato di ottenere la prestazione che gli è dovuta (la costituzione in mora prevista dall’art. 2943 c.c.), bensì quella, semplicemente, di porre l’assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove.

Pertanto (salvo che, per il suo contenuto, la denuncia contenga anche un vero e proprio atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, ossia una richiesta scritta di adempimento) essa non vale quale esercizio del proprio diritto ad ottenere la prestazione dell’indennità assicurativa dovuta, in quanto non è produttiva degli effetti interruttivi della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c.


[1] V. Cass. 14.2.2000, n. 1642.

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