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mercoledì 26 novembre 2014

Parcheggio in area condominiale. Si può usucapire?

In caso di parcheggio di autovetture (su area in cui il soggetto che effettua il parcheggio si riconosce non proprietario o, comunque, non proprietario esclusivo trattandosi di area condominiale), la giurisprudenza nega generalmente che il semplice fatto del parcheggiare l’auto possa costituire estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù.
Ciò sia perché in assenza di opere permanenti - artificiali o naturali - obiettivamente destinate al suo esercizio, manca il requisito dell’apparenza previsto dall’art. 1061 c.c.[1], sia perché la comodità di parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può valutarsi come un’utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto personale dei proprietari[2].
La stessa giurisprudenza, tuttavia, non ha mai dubitato che parcheggiare l’auto costituisse comunque legittima manifestazione del possesso a titolo di proprietà del suolo: così ad esempio Cass. n. 5769/2013, nonché le pronunce conformi n. 20409/2009, n. 1551/2009 e n. 8137/2004, secondo cui «Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù».
Se ne ricava che qualora la domanda venisse diretta non all’usucapione della servitù atipica di sosta bensì a quella del pieno diritto di proprietà dell’area, l’esito di un eventuale giudizio potrebbe avere maggiori chances di successo per l’attore, non operando in tal caso il limite di cui all’art. 1061 c.c., atteso che il requisito dell’apparenza ivi prescritto riguarda soltanto le servitù prediali in senso tecnico, ossia le ipotesi di asservimento di un fondo a beneficio di un altro (v. Cass. n. 3024/2005, n. 4528/1998 nonché n. 284/1984).



[1] Nello stesso senso Cass. n. 5770/1985, fattispecie in cui si è escluso che la collocazione di tavoli e sedie su una determinata superficie potesse giovare al fine dell’acquisto della servitù di utilizzare quell’area come sala esterna di un immobile adibito a bar.
[2] Si veda tuttavia Cass. n. 5861/2006 che ammette l’usucapione della servitù atipica di “sosta” ai fini dell’utilizzazione “quale terrazza” di un lastrico solare, riconosciuta sulla base dell’esistenza sul lastrico di opere visibili e permanenti destinate a detto fine (recinzione, rete divisoria, porte finestre).

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