In caso di parcheggio
di autovetture (su area in cui il soggetto che effettua il parcheggio si
riconosce non proprietario o, comunque, non proprietario esclusivo trattandosi
di area condominiale), la giurisprudenza nega generalmente che il semplice
fatto del parcheggiare l’auto possa costituire estrinsecazione di un potere di
fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù.
Ciò
sia perché in assenza di opere permanenti - artificiali o naturali - obiettivamente
destinate al suo esercizio, manca il requisito dell’apparenza previsto
dall’art. 1061 c.c.[1], sia perché la comodità di
parcheggiare l’auto per specifiche persone che accedono al fondo non può
valutarsi come un’utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio
del tutto personale dei proprietari[2].
La stessa
giurisprudenza, tuttavia, non ha mai dubitato che parcheggiare l’auto
costituisse comunque legittima
manifestazione del possesso a titolo di proprietà del suolo: così ad esempio Cass. n. 5769/2013,
nonché le pronunce conformi n. 20409/2009, n. 1551/2009 e n. 8137/2004, secondo
cui «Il
parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di
proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto
riconducibile al contenuto di un diritto di servitù».
Se ne ricava che qualora
la domanda venisse diretta non all’usucapione della servitù atipica di sosta
bensì a quella del pieno diritto di proprietà dell’area, l’esito di un
eventuale giudizio potrebbe avere maggiori chances
di successo per l’attore, non operando in tal caso il limite di cui
all’art. 1061 c.c., atteso che il requisito dell’apparenza ivi prescritto
riguarda soltanto le servitù prediali in senso tecnico, ossia le ipotesi di asservimento di un fondo a beneficio di un
altro (v. Cass. n. 3024/2005, n. 4528/1998 nonché n. 284/1984).
[1] Nello stesso senso Cass. n.
5770/1985, fattispecie in cui si è escluso che la collocazione di tavoli e
sedie su una determinata superficie potesse giovare al fine dell’acquisto della
servitù di utilizzare quell’area come sala esterna di un immobile adibito a bar.
[2] Si veda tuttavia Cass. n. 5861/2006
che ammette l’usucapione della servitù atipica di “sosta” ai fini dell’utilizzazione “quale terrazza” di un lastrico solare, riconosciuta sulla base
dell’esistenza sul lastrico di opere visibili e permanenti destinate a detto
fine (recinzione, rete divisoria, porte finestre).
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