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lunedì 3 gennaio 2011

Acquisto dell’immobile mediante acquisizione delle quote sociali e provvigione del mediatore

Può poi capitare che il mediatore proponga l’acquisto di un immobile appartenente ad una società ma gli acquirenti, anziché l’immobile, comprano le azioni della società proprietaria.

Anche in tale ipotesi, caratterizzata da una differenza formale tra l’affare intermediato e quello concluso, vi è incertezza nella giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento, il mediatore incaricato di procurare la vendita di un immobile ha diritto al compenso anche se l’affare venga concluso, con l’acquirente da lui procurato, anziché mediante una compravendita, tramite la cessione delle azioni[1] o delle quote[2] della società venditrice, argomentando che l’acquisto dell’immobile è «indirettamente» avvenuto.

Altra giurisprudenza ha invece  negato che il mediatore abbia in tal caso diritto alla provvigione:  nella fattispecie chi voleva vendere un immobile tramite l’agente immobiliare era una S.r.l., mentre la cessione delle quote è stata attuata dai tre soci e per questo tipo di operazione è stata negata la provvigione; si è precisato, infatti, che l’affare concluso (cessione delle quote) è una figura giuridica completamente diversa dalla compravendita, anche se nelle quote è compreso l’immobile che, conseguentemente, viene alienato assieme alle quote e, quindi, viene meno il nesso di causalità tra l’attività del professionista e la conclusione dell’affare stesso; in ogni caso, afferma ancora la Suprema Corte, anche a voler ammettere che possa esservi sostanziale identità dal punto di vista del risultato economico complessivo tra l'affare concluso e quello progettato, resta pur sempre il fatto che vi è totale diversità del soggetto venditore (i tre soci) rispetto a quello con cui interviene il rapporto di mediazione originario (la S.r.l.) [3].

Anche in una fattispecie costituita dalla pretesa di provvigione nei confronti di un soggetto sul presupposto che la mediazione era consistita nell'averlo messo in contatto con altre persone per consentirgli l'alienazione del 20% del pacchetto azionario di una società da lui detenuto, si è ritenuto che nell'affare costituito dall'acquisizione, mediante intermediazione, di azioni o di partecipazioni societarie attraverso il trasferimento di pacchetti azionari, i vari soggetti che cedono o acquistano azioni o pacchetti azionari di riferimento sono soltanto le società coinvolte nell'operazione, e non anche i singoli soci: legittimati passivi della richiesta di pagamento della provvigione non sono pertanto i soci preesistenti, ma la società stessa ed i nuovi soci, essendo questi i soggetti che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione: solo questi ultimi sono i soggetti che l'affare dichiarato come "intermediato" coinvolge: ne restano estranei, sia dal punto di vista formale sia da quello sostanziale, i singoli soci alienanti[4].


[1] Cass. 23.10. 1976, n. 3820.
[2] Cass. 25.10. 1991, n. 11384.
[3] Cass. 28.6.2001, n. 8850.
[4] Cass. 18.5.1977 n. 2030; Cass. 27.7.1995, n. 8187.

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