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giovedì 27 settembre 2012

Il pedone investito ha sempre ragione ?



La materia della responsabilità da circolazione stradale e quella, connessa, dell’assicurazione della r.c.a., hanno fatto registrare nel 2011 alcune importanti novità.
Con l’importante sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011 (rv. 616132), la Corte di cassazione ha notevolmente appesantito l’onere probatorio gravante sul conducente di un veicolo a motore, ai sensi dell’art. 2054, comma primo, cod. civ., nel caso di investimento pedonale.
Come noto, nel caso di investimento pedonale sorge frequentemente il problema di stabilire se ed a quali condizioni la condotta imprudente del pedone (ad es., che attraversi repentinamente e distrattamente la sede stradale) possa escludere o ridurre la colpa del conducente. A tale questione, in passato, la S.C. aveva dato risposta nei seguenti termini:
(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo 1227 cod. civ., nella causazione del sinistro. Ex multis, Cass., sez. 3, 29 settembre 2006, n. 21249 (rv. 593596); Cass., sez. 3, 16 giugno 2003, n. 9620 (rv. 564285); Cass., sez. 3, 23 agosto 1997, n. 7922 (rv. 507041).
Con la sentenza del 2011 sopra ricordata (Cass. 524 del 2011), invece, la Corte di legittimità è pervenuta ad affermare la responsabilità dell’automobilista anche quando la condotta del pedone sia stata repentina e scorretta, se il contesto ambientale poteva o doveva ragionevolmente indurre l’automobilista a prevedere quella condotta. Il caso concreto aveva ad oggetto la vicenda di una bambina investita da un automobilista mentre attraversava distrattamente la strada all’uscita della scuola. Il giudice di merito, accertato che la vittima aveva attraversato la strada sbadatamente, aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha tuttavia cassato tale decisione, osservando come la circostanza che il pedone avesse repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, “ove tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”; e soggiungendo che tale prevedibilità “deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità”.

martedì 12 luglio 2011

L’obbligo di indicare il conducente cessa se la multa e’ in ritardo

«In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis c. str., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (oltre il termine di cui all’art. 201 c. str., comma 1), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento».

Con sentenza del 20.05.2011 n. 11185 la Cassazione ha stabilito il principio (questione che risulta nuova in giurisprudenza) secondo cui  qualora  la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente per superamento del termine di centocinquanta giorni (oggi 90 giorni) di cui all’art. 201, comma 1, c. strada, non sussiste l’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente al momento del rilevamento dell’infrazione (art. 126 D.Lgs. n. 285 del 1992, c.d. codice della strada).

venerdì 29 aprile 2011

Non è detto che la denuncia del sinistro non basti per ottenere il risarcimento dall’assicurazione


L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., ultimo comma, non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 16.08.2010, n. 18709).

Con la suddetta pronuncia la suprema Corte, diversamente da quanto affermato da Trib. Bari, 8.4.2010 (si rinvia al nostro post del 28 gennaio scorso), accoglie il principio secondo cui, in tema di polizza assicurativa, l'atto scritto con cui l'assicurato, a termini di contratto, denuncia all'assicurazione il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, è idoneo ad esprimere, secondo i principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto.

Va precisato, tuttavia, che nel caso in questione (siamo in ambito polizza infortuni o malattia) si è data rilevanza interpretativa anche a tutta la documentazione scritta trasmessa dall’assicurato all’impresa e, dall'esame di tali documenti, nonché della risposta della compagnia e dalla richiesta della medesima della cartella clinica, si è ritenuta ravvisabile la richiesta indennitaria.

Una tale interpretazione si è imposta facendo leva, sostanzialmente, sui principi di buona fede e correttezza, valorizzando così il contegno complessivamente tenuto dall’assicurato il quale non aveva mai richiesto espressamente il pagamento dell'indennizzo assicurativo, limitandosi, nella denuncia di malattia, a descriverne i sintomi unitamente ai fatti che avevano determinato il suo ricovero, preannunciando altresì la trasmissione della documentazione sanitaria.

Insomma, secondo la pronuncia in esame, l’invio della documentazione relativa al ricovero – peraltro imposto dalle condizioni generali di contratto in ambito polizza infortuni o malattia – non può che essere interpretato come espressione di volontà, seppur implicita, di richiedere l’indennizzo e, quindi, l’adempimento all’assicuratore.

venerdì 4 marzo 2011

Il risarcimento del danno da sinistro stradale in base al solo preventivo: va rimborsata anche l’I.V.A.

Capita che il danneggiato in seguito a sinistro stradale non intenda far riparare subito l’autovettura e chieda il risarcimento del danno subìto non tramite l’esibizione della fattura relativa alle riparazioni eseguite, bensì in base al mero preventivo di spesa nel quale sono specificate le singole operazioni da eseguire, le parti da sostituire con i relativi prezzi e le ore di lavoro necessarie.

In tal caso, il più delle volte, si sentirà opporre dalla compagnia tenuta al risarcimento che, pur non essendo in contestazione la stima del danno come evidenziata nel predetto documento, l’IVA non verrà tuttavia rimborsata perché, non essendo stata fatta riparare l’auto, il danneggiato non l’ha versata.

Si tratta di un ragionamento basato sull’erronea convinzione che il danneggiato debba effettivamente destinare all’eliminazione del danno la somma dovutagli, cosa che i giudici - in applicazione dei principi generali del risarcimento del danno -  hanno invece costantemente escluso.

La giurisprudenza è infatti stata sempre molto chiara nell’affermare che, una volta determinata l’entità della prestazione, non è consentito subordinare la condanna al risarcimento alla condizione che il danneggiato utilizzi effettivamente la somma a lui assegnata per eliminare il danno.

Il creditore, una volta ottenuta la completa reintegrazione dell’intero suo patrimonio, ben può disporre dell’importo ricevuto nel modo che ritiene più opportuno, restando in ogni caso liberati i soggetti obbligati al risarcimento[1].

Ancora, più esplicitamente, si è affermato che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e quindi trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, «indipendentemente dalle spese o esborsi materialmente effettuati o da poter effettuare[2]».

In applicazione di tali principi si è sempre proceduto a cassare la decisone di merito che avesse escluso il rimborso dell’IVA sostenendo la mancata prova della certezza dell’avvenuto pagamento della stessa.

Esemplare è il caso in cui il ricorrente lamentava, giustamente, che, essendo il danneggiato obbligato per legge a rivolgersi ad un riparatore iscritto in apposito registro, il quale a sua volta dovrà emettere fattura richiedendogli l'importo dovuto per IVA, è certo che il danneggiato (salvo il caso in cui, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata) sopporterà il relativo onere, integrante un danno del quale deve essere tenuto indenne.

Inoltre, erroneamente il giudice di secondo grado aveva fondato la propria decisione sul rilievo che il danneggiato non aveva provato di aver sostenuto il relativo costo, giacché sarebbe stato allora paradossalmente coerente che nulla gli fosse riconosciuto neppure per il danneggiamento dell'autoveicolo, essendo pacifico che le riparazioni non erano state ancora effettuate!

La Corte, nell’accogliere il ricorso e cassare la sentenza di merito, ribadisce l’orientamento secondo cui non essendo nella specie il danno stato determinato con riguardo alla perdita di valore del bene o alla diminuzione delle utilità economiche che esso è idoneo a procurare, bensì alle spese necessarie per eliminarne le conseguenze, fra le quali si annoverano anche quelle di natura fiscale, non evitabili dal creditore in relazione alle disposizioni di legge vigenti, ne consegue che, una volta che il danno sia liquidato in riferimento alle spese che il danneggiato dovrà affrontare per eliminare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito (nella specie riparazione, non ancora effettuata, di un autoveicolo), l'obbligazione risarcitoria si estende anche agli oneri accessori e conseguenziali, e dunque anche a quello del rimborso dell'IVA cui il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, obbligato per legge ad addebitarla al committente, a titolo di rivalsa, ai sensi dell'art. 18, d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633[3].

Si tratta di un principio assolutamente costante in giurisprudenza[4], che risulta tuttavia sistematicamente ignorato dai liquidatori delle compagnie assicuratrici in sede di trattativa per la definizione del danno.


[1] Cass. n. 1264/1979.
[2] Cass. n. 7389/1987; Cass. n. 9740/2002 in Giur. It., 2003, luglio, 1356.
[3] Cass. n. 10023/1997;  v. anche Giudice di pace Ancona, 9.9.1998 in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1999, 393.
[4] Ribadito recentemente anche da Cass. 27.1.2010, n. 1688 (che cassa e decide nel merito, Trib. Taranto, 10.2.2005).

venerdì 28 gennaio 2011

La denuncia del sinistro non basta per ottenere il risarcimento dall’assicurazione

Ai sensi dell’art. 2952 c.c. il diritto dell’assicurato a ottenere l’indennizzo dalla propria assicurazione in conseguenza del verificarsi dell’evento si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Afferma il Tribunale di Bari (Sez. II, 8.4.2010) che: «Nel contratto di assicurazione la semplice denuncia del sinistro è atto inidoneo a determinare gli effetti di cui all'art. 2952 c.c., sia ad integrare un valido atto interruttivo della prescrizione ex art 2943 c.c., non essendo in essa denuncia ravvisabile la costituzione in mora della compagnia assicuratrice».

Spesso gli assicurati sono erroneamente convinti che sia sufficiente la denuncia del sinistro per esercitare il proprio diritto ad ottenere dall’assicurazione la rivalsa per il danno subìto.

Con la suddetta pronuncia, invece, il Tribunale di Bari ribadisce, in linea con la giurisprudenza di legittimità[1], il principio secondo cui la cd. denuncia del sinistro all’assicurazione (l’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 c.c.) non ha la funzione di manifestare la volontà dell’assicurato di ottenere la prestazione che gli è dovuta (la costituzione in mora prevista dall’art. 2943 c.c.), bensì quella, semplicemente, di porre l’assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove.

Pertanto (salvo che, per il suo contenuto, la denuncia contenga anche un vero e proprio atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, ossia una richiesta scritta di adempimento) essa non vale quale esercizio del proprio diritto ad ottenere la prestazione dell’indennità assicurativa dovuta, in quanto non è produttiva degli effetti interruttivi della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 c.c.


[1] V. Cass. 14.2.2000, n. 1642.