La materia della responsabilità da
circolazione stradale e quella, connessa, dell’assicurazione della r.c.a.,
hanno fatto registrare nel 2011 alcune importanti novità.
Con l’importante sentenza
pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 524 del 12 gennaio 2011 (rv. 616132), la
Corte di cassazione ha notevolmente appesantito l’onere probatorio gravante sul
conducente di un veicolo a motore, ai sensi dell’art. 2054, comma primo, cod. civ.,
nel caso di investimento pedonale.
Come noto, nel caso di investimento
pedonale sorge frequentemente il problema di stabilire se ed a quali condizioni
la condotta imprudente del pedone (ad es., che attraversi repentinamente e
distrattamente la sede stradale) possa escludere o ridurre la colpa del
conducente. A tale questione, in passato, la S.C. aveva dato risposta nei
seguenti termini:
(a) il pedone può essere ritenuto
responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed
imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo;
(b) la violazione di una regola di
condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa
esclusiva di quest'ultimo;
(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è
però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex articolo
1227 cod. civ., nella causazione del sinistro. Ex multis, Cass., sez. 3,
29 settembre 2006, n. 21249 (rv. 593596); Cass., sez. 3, 16 giugno 2003, n.
9620 (rv. 564285); Cass., sez. 3, 23 agosto 1997, n. 7922 (rv. 507041).
Con la sentenza del 2011
sopra ricordata (Cass. 524 del 2011), invece, la Corte di legittimità è
pervenuta ad affermare la responsabilità dell’automobilista anche quando la condotta del pedone sia
stata repentina e scorretta, se il contesto ambientale poteva o doveva
ragionevolmente indurre l’automobilista a prevedere quella condotta. Il
caso concreto aveva ad oggetto la vicenda di una bambina investita da un
automobilista mentre attraversava distrattamente la strada all’uscita della
scuola. Il giudice di merito, accertato che la vittima aveva attraversato la
strada sbadatamente, aveva rigettato la domanda di risarcimento. La Corte ha
tuttavia cassato tale decisione, osservando come la circostanza che il pedone
avesse repentinamente attraversato la strada non vale ad escludere la
responsabilità dell'automobilista, “ove tale condotta anomala del pedone
fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile”; e
soggiungendo che tale prevedibilità “deve ritenersi di norma sussistente con
riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti, con
la conseguenza che in presenza di essi, e massimamente in prossimità di
istituti scolastici, l'automobilista ha l'obbligo di procedere con la massima
cautela, e tenersi pronto ad arrestare il veicolo in caso di necessità”.
Nessun commento:
Posta un commento