«In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis c. str., ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente (oltre il termine di cui all’art. 201 c. str., comma 1), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento».
Con sentenza del 20.05.2011 n. 11185 la Cassazione ha stabilito il principio (questione che risulta nuova in giurisprudenza) secondo cui qualora la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente per superamento del termine di centocinquanta giorni (oggi 90 giorni) di cui all’art. 201, comma 1, c. strada, non sussiste l’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente al momento del rilevamento dell’infrazione (art. 126 D.Lgs. n. 285 del 1992, c.d. codice della strada).
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