L'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., ultimo comma, non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. 16.08.2010, n. 18709).
Con la suddetta pronuncia la suprema Corte, diversamente da quanto affermato da Trib. Bari, 8.4.2010 (si rinvia al nostro post del 28 gennaio scorso), accoglie il principio secondo cui, in tema di polizza assicurativa, l'atto scritto con cui l'assicurato, a termini di contratto, denuncia all'assicurazione il verificarsi dell'evento coperto dalla garanzia, è idoneo ad esprimere, secondo i principi di buona fede e correttezza, l'implicita volontà di esercitare i diritti previsti nel contratto.
Va precisato, tuttavia, che nel caso in questione (siamo in ambito polizza infortuni o malattia) si è data rilevanza interpretativa anche a tutta la documentazione scritta trasmessa dall’assicurato all’impresa e, dall'esame di tali documenti, nonché della risposta della compagnia e dalla richiesta della medesima della cartella clinica, si è ritenuta ravvisabile la richiesta indennitaria.
Una tale interpretazione si è imposta facendo leva, sostanzialmente, sui principi di buona fede e correttezza, valorizzando così il contegno complessivamente tenuto dall’assicurato il quale non aveva mai richiesto espressamente il pagamento dell'indennizzo assicurativo, limitandosi, nella denuncia di malattia, a descriverne i sintomi unitamente ai fatti che avevano determinato il suo ricovero, preannunciando altresì la trasmissione della documentazione sanitaria.
Insomma, secondo la pronuncia in esame, l’invio della documentazione relativa al ricovero – peraltro imposto dalle condizioni generali di contratto in ambito polizza infortuni o malattia – non può che essere interpretato come espressione di volontà, seppur implicita, di richiedere l’indennizzo e, quindi, l’adempimento all’assicuratore.
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