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martedì 30 novembre 2010

La segnalazione ad altri dell'affare e la provvigione del mediatore

Si è detto che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente, o nella segnalazione dell’affare, legittima il diritto alla provvigione, a condizione però che l’attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti[1].

La “segnalazione dell’affare” in sé e per sé considerata non appare dunque sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione se non è accompagnata da un’accertata effettiva rilevanza dell’opera del mediatore ai fini della conclusione del contratto.

A fronte, ad esempio, di un intervento volto a segnalare semplicemente l’affare ad altra persona, che poi personalmente provveda a procurare l’incontro tra i contraenti, si tende ad escludere il diritto alla provvigione in base alla considerazione che «chi compie la segnalazione non provvede a procurare l’avvicinamento dei futuri contraenti, sicché l’affare non è riconducibile alla notizia da lui fornita ma all’attività di chi la utilizza procurando tale incontro, il che implica che l’opera di intermediazione è svolta da quest’ultimo soggetto che ha diritto alla provvigione[2]».



[1] Cass. 20.12.2005, n. 28231; Cass., 11.4.2003, n. 5762.
[2] Così VISALLI, La Mediazione, Padova, 1992, 322; v. anche Cass. 27.11.1969, n. 3833 nonché Cass. 4.2.2000, n. 123, in Foro It., 2000, I, 1602.

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