Confermate le conclusioni rassegnate dall’Avvocato generale Kokott lo scorso 3 marzo 2011 (si veda il ns. precedente post di sabato 12 marzo 2011: Ipsoa Impresa: Clausole Inconterms e competenza giurisdizionale al vaglio della Corte di Giustizia
9 giugno 2011 (*)
«Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (CE)
n. 44/2001 – Competenze speciali – Art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino – Tribunale del luogo di esecuzione
dell’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio – Compravendita di beni –
Luogo di consegna – Contratto contenente la clausola “Resa: franco nostra
sede”»
Nel procedimento C‑87/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal
Tribunale ordinario di Vicenza con decisione 30 gennaio 2010, pervenuta in
cancelleria il 15 febbraio 2010, nella causa
Electrosteel Europe SA
contro
Edil Centro SpA,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di
sezione, dal sig. D. Šváby, dalla
sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász
(relatore) e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Edil Centro SpA, dall’avv. R. Campese;
– per la
Commissione europea, dai sigg. N. Bambara e M. Wilderspin, in
qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 3 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia
pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio
22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il
«regolamento»).
2 Tale domanda è stata
presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Electrosteel Europe
SA (in prosieguo: la «Electrosteel»), con sede ad Arles (Francia), e la Edil
Centro SpA (in prosieguo: la «Edil Centro»), con sede a Piovene Rocchette, in
ordine all’esecuzione di un contratto di compravendita di beni.
Contesto normativo
3 L’art. 2, n. 1,
del regolamento, contenuto nel capo II, sezione 1, dello stesso, intitolata
«Disposizioni generali», così recita:
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le
persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale
Stato membro».
4 L’art. 3, n. 1,
del regolamento, compreso nella medesima sezione 1, dispone quanto segue:
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato
membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro
solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
5 Ai sensi dell’art. 5
del regolamento, collocato nel capo II, sezione 2, dello stesso, intitolata
«Competenze speciali»:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato
membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in
materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
b) [a]i fini
dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
– nel
caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui
i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,
– nel
caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in
cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al
contratto;
c) la lettera a) si
applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
(...)».
6 L’art. 23, n. 1,
del regolamento, contenuto nel capo II, sezione 7, dello stesso, intitolata
«Proroga di competenza», è del seguente tenore:
«Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel
territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice
o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o
future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva
spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è
esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di
competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o
oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma
ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio
internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o
avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo
commerciale considerato».
7 L’art. 60, n. 1,
del regolamento, contenuto nel capo V, intitolato «Disposizioni generali»,
dispone quanto segue:
«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento
una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede
statutaria, o
b) la sua
amministrazione centrale, oppure
c) il suo centro
d’attività principale».
Causa principale e questione pregiudiziale
8 Dal fascicolo sottoposto
alla Corte risulta che la Edil Centro, in qualità di venditore, e la
Electrosteel, in qualità di acquirente, hanno concluso un contratto di
compravendita di beni. A seguito di una controversia in ordine all’esecuzione
di tale contratto, il venditore ha depositato presso il Tribunale ordinario di
Vicenza un ricorso per decreto ingiuntivo diretto ad ottenere la condanna
dell’acquirente al pagamento della somma di EUR 36 588,26 quale
corrispettivo per l’acquisto dei beni.
9 Con atto di opposizione
l’acquirente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza del giudice
italiano adito, ai sensi delle disposizioni del regolamento. A sostegno di tale
opposizione, l’acquirente ha affermato di avere la propria sede in Francia e
che, pertanto, avrebbe dovuto essere convenuto dinanzi al giudice di tale Stato
membro.
10 La Edil Centro afferma invece che il
contratto, concluso presso la propria sede, in Italia, contiene la clausola
«Resa: Franco ns. [nostra] sede» riguardante il luogo di consegna della merce e
che, di conseguenza, la competenza a conoscere la controversia spetterebbe ai
giudici italiani.
11 La Edil Centro fa riferimento ai
termini elaborati dalla Camera di commercio internazionale, con sede a Parigi,
denominati «Incoterms» («International Commercial Terms»), nella versione
pubblicata nel 2000 (in prosieguo: gli «Incoterms»), redatti in inglese, lingua
ufficiale degli stessi, ed afferma che la clausola «Resa: Franco nostra sede»
corrisponde all’Incoterm «EXW» («Ex Works»), punti A4 e B4 di
quest’ultimo, i quali indicherebbero il luogo di consegna delle merci.
12 Tali punti dell’Incoterm «Ex Works»
sono formulati nel modo seguente:
«A4 Delivery
The seller must place the
goods at the disposal of the buyer at the named place of delivery, not loaded
on any collecting vehicle, on the date or within the period agreed or, if no
such time is agreed, at the usual time for delivery of such goods. If no
specific point has been agreed within the named place, and if there are several
points available, the seller may select the point at the place of delivery
which best suits his purpose.
B4 Taking
delivery
The buyer must take delivery
of the goods when they have been delivered in accordance with A4 (…)».
13 Dagli atti risulta che la merce oggetto
del contratto controverso è stata consegnata all’acquirente da un vettore che
l’ha presa in carico in Italia, presso la sede del venditore, e l’ha consegnata
in Francia, presso la sede dell’acquirente.
14 Il giudice del rinvio osserva che la
nozione di «luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione dell’obbligazione
dedotta in giudizio», ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b),
primo trattino, del regolamento, ha dato luogo a interpretazioni divergenti in
Italia, tanto da parte dei giudici di merito, quanto da parte della Corte
suprema di cassazione.
15 Alla luce di tali interpretazioni
divergenti, il Tribunale ordinario di Vicenza ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, punto 1, lett. b), del
regolamento (…) e, comunque, il diritto comunitario, laddove esso statuisce che
il luogo di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è
il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base
al contratto, vada interpretato nel senso che il luogo della consegna,
rilevante ai fini dell’individuazione del [g]iudice dotato di competenza
giurisdizionale, sia quello di destinazione finale delle merci oggetto del
contratto ovvero quello in cui il venditore si libera dell’obbligazione di
consegna, in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso,
ovvero, ancora se sia prospettabile una diversa interpretazione della norma
citata».
Sulla questione pregiudiziale
16 Occorre preliminarmente rilevare che la Corte, dopo la
proposizione della presente domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del
giudice del rinvio, ha pronunciato la sentenza 25 febbraio 2010, causa C‑381/08, Car Trim
(non ancora pubblicata nella Raccolta), nella quale ha dichiarato, al punto 2 del dispositivo, che l’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel
senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o
avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato
sulla base delle disposizioni di tale contratto. Essa ha aggiunto che, se non è possibile determinare il
luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile
al contratto, tale
luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente
ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente
di tali beni alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
17 L’interpretazione di tale disposizione fornita dalla
Corte nella citata sentenza Car Trim può essere estesa alla causa principale e
offre una soluzione quasi completa alla questione sollevata dal Tribunale
ordinario di Vicenza.
18 Non è tuttavia ancora chiaro come debba
essere interpretata l’espressione
«in base al contratto», contenuta nell’art. 5, punto 1, lett. b),
primo trattino, del regolamento; in particolare, resta da chiarire in che misura sia possibile
prendere in considerazione termini e clausole del contratto che non contengono
un’indicazione diretta ed esplicita del luogo di consegna che determini
il tribunale competente a conoscere delle controversie tra le parti.
19 A tale proposito occorre ricordare che,
in base all’art. 23 del regolamento, una clausola attributiva di competenza può essere
conclusa non solo per iscritto o oralmente con conferma scritta, ma anche in
una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro o,
nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano
o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e
regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo
commerciale considerato.
20 Non vi è motivo di ritenere che il
legislatore dell’Unione abbia voluto escludere che si tenga conto di tali usi
commerciali per
l’interpretazione di altre disposizioni del medesimo regolamento e, in
particolare, per la
determinazione del tribunale competente ai sensi dell’art. 5,
punto 1, lett. b), primo trattino, di tale regolamento.
21 Gli usi, in particolare se sono consolidati, precisati e
pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e sono ampiamente
seguiti nella prassi dagli operatori economici, svolgono un ruolo importante
nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale. Essi
agevolano i compiti di tali operatori nella redazione del contratto, poiché,
mediante l’uso di termini brevi e semplici, riescono a specificare gran parte
delle loro relazioni commerciali. Gli Incoterms elaborati dalla Camera di commercio internazionale, che
definiscono e codificano il contenuto di determinate espressioni e di
determinate clausole abitualmente impiegate nel commercio internazionale, sono
caratterizzati da un riconoscimento e da un impiego nella pratica
particolarmente ampi.
22 Pertanto, nel contesto dell’esame di un contratto,
al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5,
punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere
conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto,
ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti
e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione,
con chiarezza, di tale luogo.
23 Se il contratto in questione contiene
termini o clausole del genere, può risultare necessario esaminare se si tratti
di pattuizioni che fissano unicamente le condizioni relative alla ripartizione
dei rischi legati al trasporto dei beni o alla ripartizione dei costi tra le
parti contraenti oppure se esse indichino anche il luogo di consegna dei beni. Per quanto riguarda l’Incoterm «Ex Works», invocato
nell’ambito della causa principale, si deve constatare, come ha osservato
l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, che tale clausola comprende,
oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks»,
relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division
of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, intitolati
rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo
e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni.
24 Quando, invece, i beni oggetto del
contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo
rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di
destinazione delle merci, occorre verificare, in particolare, se il luogo
indicato nel contratto, situato nel territorio di tale Stato membro, serva solo
a ripartire i costi e i rischi legati al trasporto dei beni oppure se esso
rappresenti anche il luogo di consegna degli stessi.
25 Spetta al giudice del rinvio valutare
se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto
della causa principale, corrisponda all’Incoterm «Ex Works», punti A4 e
B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel
commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al
diritto sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni
conformemente a tale contratto.
26 Alla luce delle considerazioni sin qui
svolte, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 5, punto 1,
lett. b), primo trattino, del regolamento deve essere interpretato nel
senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o
avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato
sulla base delle disposizioni di tale contratto. Al fine di verificare se il
luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale
adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di
tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi
compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi
del commercio internazionale, quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di
commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000. Se non è
possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento
al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della
consegna materiale dei beni mediante la quale l’acquirente ha conseguito o
avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni
alla destinazione finale dell’operazione di vendita.
Sulle spese
27 Nei confronti delle parti nella causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 5, punto 1, lett. b), primo
trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000,
n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere
interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i
beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve
essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto.
Al fine di verificare se il luogo di consegna sia
determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere
conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che
siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e
le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio
internazionale, quali gli Incoterms («International Commercial Terms»),
elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata
nel 2000.
Se non è possibile determinare il luogo di consegna su
tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al
contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la
quale l’acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di
disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’operazione
di vendita.
Firme
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