Tribunale Venezia, sez. San Donà di Piave, sentenza 17.09.2008 (Giovanni Stefano Avon)
La sentenza in esame riguarda il caso di un contratto di fornitura - ad una ditta di trasporti - di elementi hardware (consegnati nel febbraio del 1999) nonché di un programma software standard e di uno personalizzato per la gestione dei trasporti, oltre all’assistenza successiva.
In conseguenza degli accertati vizi lamentati dall’acquirente si è proceduto alla risoluzione parziale del contratto con conseguente restituzione del solo prezzo pattuito in relazione alla personalizzazione del programma ed al risarcimento del danno sopportato per l’acquisto (nel luglio del 2002) di un programma personalizzato nuovo (danno consistente nella differenza tra tale ulteriore spesa e la minor somma che avrebbe dovuto essere versata alla parte rimasta inadempiente).
In particolare, malgrado il CTU avesse accertato che non erano presenti vizi sui dispositivi hardware e sul software applicativo standard ma che solo la parte personalizzata dei programmi era incompleta (stimando la quota mancante delle personalizzazioni pari al 10 %) ed avesse altresì affermato di non essere in grado «di stimare “precisamente” quanto gli errori residui possano incidere sul minor valore dei programmi personalizzati», il Tribunale ha ugualmente ritenuto che il suddetto inadempimento da parte della ditta fornitrice fosse da qualificarsi come grave, avendo, nel caso specifico, «compromesso nella sua interezza la utilizzabilità del sistema» (sistema richiesto dal committente «al fine di far fronte alle sue esigenze specifiche nel settore dei trasporti»), uniformandosi così alla conforme giurisprudenza di merito secondo cui «la mancata consegna all’acquirente di alcuni programmi integra una ipotesi di inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo l’intero software momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall’acquirente e quindi essenziale al sinallagma contrattuale»1.
Tuttavia, atteso che, nella fattispecie, l’hardware ed il programma standard non avevano dato adito ad alcuna doglianza da parte della ditta acquirente, ed in considerazione soprattutto del fatto che gli stessi erano stati conservati dall’acquirente ed addirittura riutilizzati da altra società di computer da questi incaricata per ovviare ai problemi di personalizzazione causati dal fornitore convenuto, il Tribunale ha pronunziato la mera risoluzione parziale del contratto con conseguente restituzione del solo prezzo pattuito in relazione alla personalizzazione del programma, richiamandosi al principio giurisprudenziale secondo cui la risoluzione parziale del contratto deve ritenersi possibile - oltre che nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica come espressamente previsto dall’art. 1458 c.c. - «anche nell’ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l’oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, il che si verifica allorché ciascuna di esse, separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti e di autonoma negoziazione»2.
La particolarità della pronuncia sta tuttavia nel fatto che, fermo il suddetto principio generale - di derivazione giurisprudenziale – sull’ammissibilità della risoluzione parziale anche in caso di contratto avente ad oggetto più cose idonee a mantenere una propria individualità economico-funzionale, la stessa giurisprudenza, in tema di fornitura congiunta di hardware e software, ha sempre ritenuto, invece, che tale contratto fosse in astratto da considerarsi unitario, stante la natura complementare dei beni oggetto dello stesso, giungendo così ad ammettere, in caso di mancata consegna anche di uno solo dei programmi commissionati, che ciò fosse sufficiente a configurare un inadempimento tale da giustificare l’accoglimento dell’eventuale domanda di risoluzione dell’intero contratto3.
Sicché, sotto tale aspetto, la sentenza sembrerebbe distanziarsi dai precedenti arresti giurisprudenziali in materia di risoluzione del contratto di fornitura di sistemi informatici.
Non va dimenticato infatti che, in origine, la prassi contrattuale avviata dalle grandi case produttrici era quella di proporre un modello negoziale relativo esclusivamente alla fornitura dell’hardware ricomprendendo però, in sé, anche la fornitura dei programmi e una serie di servizi accessori in un pacchetto onnicomprensivo con la previsione di un unico prezzo (cd. bundled package): indice dell’unità è sembrata essere perciò la connessione oggettiva tra le prestazioni, in base alla natura complementare dei beni, i quali sarebbero privi di utilità pratica per l’utente se considerati singolarmente, quasi ci fosse un connubio indivisibile tra hardware e software4 che ben si esprime con la parola «compatibilità».
Pertanto, la fornitura di un elaboratore elettronico insieme ai programmi applicativi è sempre stata considerata come contratto unitario, non ritenendosi giuridicamente corretta «la qualificazione atomistica delle singole pattuizioni», in quanto si ritiene che «occorre far riferimento all’intero rapporto, unitariamente considerato» – nonostante la pluralità dei contratti che avrebbe potuto condurre a parlare di collegamento negoziale – con la conseguenza che nel caso di vizi inerenti all’hardware e/o il software, l’utente poteva sollevare l’eccezione d’inadempimento nei confronti del medesimo soggetto fornitore e risolvere così l’intero contratto per inadempimento.
La scelta della qualificazione del contratto di fornitura di un sistema informatico come unico contratto misto è stata così confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità5 che individua nel contratto di fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di hardware e software, un «contratto atipico e complesso, costituito dal concorso di due cause distinte – quella tipica della compravendita e quella tipica dell’appalto - delle quali, la prima concerneva la fornitura dell’intero sistema computerizzato, la seconda concerneva la prestazione dell’assistenza tecnica necessaria a dare esecuzione all’obbligazione di garantire il buon funzionamento del sistema».
Si è detto, inoltre, che questo schema negoziale risulta unico e quindi decisivo ai fini di un rafforzamento della tutela dell’utente, soprattutto nel momento patologico del rapporto negoziale, ossia per il caso di inadempimento del fornitore del sistema. La costruzione unitaria della fattispecie consente, infatti, di ricondurre automaticamente le conseguenze relative all’inadempimento di uno dei contratti da parte dell’impresa fornitrice anche agli altri contratti. Ciò è significativo soprattutto se si considera che molte volte l’inadempimento dell’impresa fornitrice dipende da una disfunzione del software che inevitabilmente si ripercuote sull’hardware rendendolo inutile, proprio per la natura complementare di codesti beni6.
Indicativa, nel caso de quo, doveva ritenersi anche la clausola contrattuale prevedente “i canoni di manutenzione annuale”, a conferma dell’interesse del committente, nell’economia complessiva ed unitaria del contratto, al buon funzionamento e all’assistenza continua da parte della ditta fornitrice. Come già detto, la citata giurisprudenza ravvisa infatti nella fornitura dell’intero sistema informatico e, a maggior ragione, nell’assistenza tecnica necessaria a dare esecuzione alla promessa di garantire il buon funzionamento del sistema, due obbligazioni, di cui la prima va configurata come contratto di compravendita, e la seconda come contratto di appalto, finendo per considerare le due figure alla stregua di un unico contratto misto, fino a fondersi in un unico negozio a causa unica.
Non a caso, pertanto, la sentenza in commento, dopo aver dichiarato la risoluzione solo “parziale” del contratto, si affretta a precisare expressis verbis che «Questo giudice non vuole negare che il contratto, avente ad oggetto la fornitura congiunta di hardware e software, sia in astratto da considerarsi un contratto unitario, stante la natura complementare dei beni oggetto dello stesso (così Cass. 8153/2000). Tuttavia appare necessario valutare caso per caso se l’hardware sia di per sé solo passibile di una utilità pratica per l’utente a prescindere dal software, al fine di valutare se lo stesso abbia mantenuto una propria autonomia economico funzionale e, quindi, si tratti di bene distinto rispetto alle personalizzazioni. Nell’ipotesi concreta è, appunto, emerso che le personalizzazioni eseguite dalla opposta sono state effettuate da altra società sull’hardware e sul programma standard preesistenti».
Pur condividendo la sostanza e quindi il risultato pratico avuto di mira dal giudicante, ci si chiede se era tuttavia percorribile un’altra strada per “valorizzare”, nell’ambito del danno risarcibile, l’utilizzabilità (anche solo potenziale) del “vecchio” hardware da parte del danneggiato, senza “intaccare” il consolidato principio giurisprudenziale – fondantesi sul collegamento negoziale riassumibile nel concetto “simul stabunt simul cadent” – dell’unitarietà dei contratti di vendita dell’hardware e del software;
La risposta potrebbe a nostro avviso essere positiva, a condizione, tuttavia, che si fosse avuto l’accortezza di estendere il quesito del CTU anche alla stima del valore sia del vecchio hardware che di quello nuovo alla data di acquisto del nuovo software personalizzato.
Un tema generale “di fondo” della responsabilità civile è sempre stato, infatti, quello secondo cui «la stima del danno può effettuarsi considerando il valore oggettivo del bene o diritto leso, oppure valutando l’interesse del danneggiato rispetto a quello specifico bene: nel primo caso si parla di criterio oggettivo (aestimatio rei), nel secondo di criterio soggettivo (id quod interest). Storicamente il secondo ha prevalso sul primo»7.
In effetti, la prevalenza del criterio soggettivo risulta sancita attualmente dall’art. 1223 c.c., norma che pone l’accento espressamente sulla «perdita subita dal creditore»8.
Vi è inoltre un’opinione dottrinale che afferma, in via generale, che quando il bene danneggiato è un bene durevole, l’interesse del proprietario leso dal fatto illecito comprende certamente anche «l’utile consistente nel risparmio della somma occorrente per la sostituzione», e conclude nel senso che «questa utilità compromessa va giustamente considerata al fine del risarcimento»9.
Venendo al caso nostro, dai documenti di causa risulta che l’hardware fu inizialmente consegnato all’acquirente nel febbraio del 1999, mentre l’acquisto presso altra società di un nuovo software personalizzato in sostituzione di quello viziato è avvenuto nel luglio del 2002, che in pari data fu tuttavia installato dall’acquirente sul “vecchio” hardware.
E’ evidente che, in ipotesi di dichiarata risoluzione dell’intero contratto, il giudice avrebbe dovuto conseguentemente condannare la parte inadempiente anche al risarcimento del danno derivante dal necessario ri-acquisto del “nuovo” hardware, atteso che il cliente avrebbe dovuto restituire quello vecchio.
Ne consegue che, tenuto conto della rapida obsolescenza dell’hardware (con durata, poniamo, di cinque anni), nelle more del processo l’acquirente ne ha effettivamente potuto godere per almeno altri due anni e mezzo, con conseguente risparmio di spesa per l’acquisto in futuro dei nuovi elementi hardware per altrettanto tempo.
Di questo vantaggio, sul piano della perdita reale subita dal danneggiato, il giudice era autorizzato a tener conto, trattandosi di un rilievo attinente alla struttura stessa dell’illecito.
Avrebbe cioè potuto «giustamente considerare» l’entità reale dell’utilità perduta dall’attore (risparmio per due anni e mezzo della somma per l’acquisto del nuovo hardware) riducendo, ad esempio, l’entità del risarcimento per l’acquisto di tale hardware alla differenza tra tale ulteriore spesa e la minor somma corrispondente al valore del vecchio hardware alla data di acquisto di quello nuovo (luglio del 2002).
A identiche conclusioni si arriva anche tramite altro istituto di derivazione giurisprudenziale, fondantesi sempre sull’art. 1223 c.c.: ci si riferisce alla figura della compensatio lucri cum damno.
Tale principio - che ha le sue radici nel diritto romano10 - benché non previsto espressamente da alcuna norma, ricorre con frequenza nella giurisprudenza di legittimità e ruota intorno ad una constatazione: le conseguenze o le ripercussioni patrimoniali di un determinato fatto dannoso, imputabile ad un responsabile, sono normalmente negative, ma a volte possono dar luogo anche a incrementi patrimoniali positivi. Sennonché, il ristoro per equivalente non può risolversi in un arricchimento: verrebbe meno la funzione riequilibratrice del ristoro per equivalente, in quanto il danneggiato si troverebbe in una situazione migliore rispetto a quella anteriore al fatto dannoso. Nella concreta determinazione del danno risarcibile è allora consentito al giudice di tener conto degli aspetti positivi derivanti come conseguenza immediata dalla disposta reintegrazione del diritto offeso, ove questa vada oltre il ristabilimento della situazione anteriore e produca un vantaggio economico al danneggiato.
L'indirizzo prevalente in dottrina (Bianca) inquadra la figura nell'ambito della disciplina del risarcimento, considerandola come necessario corollario del principio affermato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il danno da risarcire è costituito dalla differenza tra la situazione patrimoniale del danneggiato in conseguenza dell'illecito e quella che si sarebbe avuta senza illecito, sicché occorre tenere conto (in detrazione dell'ammontare del danno) anche degli eventuali vantaggi causalmente imputabili al medesimo illecito.
I casi di effettiva applicazione del principio sono, in giurisprudenza, tuttavia piuttosto rari poiché si esige in modo estremamente rigoroso che il danno e l’incremento patrimoniale derivino in modo diretto dallo stesso evento dannoso e dallo stesso rapporto giuridico.
Presupposto e fondamento per l’applicazione della compensatio lucri cum damno è infatti l’esistenza del nesso di causalità: il lucro da compensare col danno deve dipendere dallo stesso atto illecito ed essere collegato a questo dal medesimo nesso causale, non rilevando i vantaggi arrecati da ulteriori circostanze non ricollegabili al nesso eziologico generatore del danno.
Si è così, ad esempio, giunti ad escludere tale figura nel caso in cui a seguito della morte della persona offesa, ai congiunti superstiti, aventi diritto al risarcimento del danno, sia stata concessa la pensione di reversibilità11. La medesima ratio è, altresì, alla base dell’esclusione dell’istituto in tema di prestazioni assicurative: si è stabilito, in proposito, che la prestazione di indennizzo ricevuta dall’INPS trova la sua fonte e la ragione giuridica nel contratto di assicurazione e cioè da un titolo differente ed indipendente dall’evento dannoso, il quale costituisce solo la condizione perché questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall’infortunato possa incidere sul quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante12. Ancora, il principio in questione è stato escluso nell’ipotesi di danneggiamento di un impianto citofonico la cui intera sostituzione con uno nuovo si rendeva necessaria per la mancanza dei pezzi di ricambio non più in commercio: esclusa la richiesta del convenuto di rimborsare esclusivamente la spesa per la sostituzione dei pezzi necessari per la riparazione13, si è ritenuto che il vantaggio derivato all’attore di avere ora a disposizione un impianto citofonico totalmente nuovo non era derivato in via diretta e immediata dal fatto illecito ma da circostanze di mercato14.
Per contro, in applicazione di tale principio, la Corte di legittimità ha invece ritenuto giustificata la riduzione della misura del risarcimento, consistente nella somma occorrente per il totale rifacimento di un pavimento (non riparabile parzialmente), cui conseguivano condizioni estetiche e funzionali migliori rispetto a quelle preesistenti al danneggiamento15; si è inoltre affermata la legittimità della decurtazione del 15% delle spese sostenute per la riparazione di un autoveicolo, per tenere conto delle preesistenti condizioni dello stesso16; o ancora si è riconosciuta ed applicata la compensatio lucri cum damno nel caso di assegnazione di alloggio economico e popolare, ove gli assegnatari, pur avendo maturato il relativo diritto, ottenevano in ritardo il trasferimento della proprietà degli alloggi medesimi, per fatto colposo dell’istituto assegnante17: la Corte , confermando la decisione dei giudici di merito, stabiliva che il risarcimento del danno (in favore degli assegnatari) andava ragguagliato sulla base della maggiore entità dell’esborso complessivo per ottenere la proprietà dell’immobile rispetto a quello che si sarebbe dovuto affrontare in caso di cessione tempestiva, salva restando la detraibilità, a titolo appunto di compensatio lucri cum damno, degli eventuali vantaggi (quali disponibilità della somma e sua rendita fino al momento dell’effettivo pagamento) che discendevano, nel caso concreto, dal ritardo stesso.
Va segnalato che un principio simile è conosciuto anche dalla giurisprudenza tedesca che ne fa uso specie con riferimento al noto tema delle riparazioni antieconomiche, ad esempio in ipotesi di aumento di valore del veicolo incidentato in caso di riparazione con pezzi di ricambio nuovi: in tal caso il giudice, al fine di evitare che il risarcimento del danno si trasformi in un’occasione di indebito arricchimento per il danneggiato, è autorizzato ad effettuare le cd. “Abzüge Neu für Alt” (letteralmente le “detrazioni nuovo per vecchio”), ossia le dovute compensazioni tra il minor valore ante-sinistro della vettura ed il suo maggior valore in seguito al montaggio dei pezzi di ricambio nuovi. L’istituto trova peraltro applicazione limitata ai soli pezzi di ricambio soggetti ad un’usura tale la cui sostituzione è comunque prevista “di routine” (come i pneumatici, le guarnizioni dei freni o del cambio) e non per quei pezzi che “condividono l’aspettativa di vita dell’automobile stessa” (come il paraurti, il parafango, le porte, le parti laterali ecc.) atteso che in questi casi il danneggiato «non trae alcun vantaggio per il fatto di “portare a spasso”, ora, un pezzo di carrozzeria nuovo al posto di uno vecchio del pari funzionante»18 (non poteva il giudice dare qui definizione più calzante per esprimere il concetto dell’id quod interest!).
Non pare, tuttavia, che la figura in esame avrebbe trovato fortuna nel nostro caso, essendo ritenuto di ostacolo - ancora una volta - il nesso di causalità.
Più volte la Cassazione ha infatti stabilito che «in caso di risoluzione di un contratto di compravendita, l’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento di un bene di cui l’acquirente si sia avvantaggiato nell’intervallo di tempo compreso tra la sua consegna in esecuzione del contratto e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo, se può costituire oggetto di una specifica pretesa del venditore, non può venire in considerazione con riguardo all’entità del risarcimento del danno dovuto dal medesimo - al cui inadempimento sia dovuta la risoluzione contrattuale - sotto il profilo della «compensatio lucri cum damno», non trattandosi di vantaggio che l’inadempimento abbia procurato, come conseguenza diretta e immediata, all’acquirente danneggiato»19.
Ciò non toglie che a nostro avviso il giudice, anche ritenendo inammissibile la compensatio lucri cum damno (e sempre a patto di conoscere la stima sia del vecchio hardware che di quello nuovo alla data dell’avvenuta sostituzione del sistema personalizzato), avrebbe comunque potuto - anziché pronunciare la risoluzione parziale del contratto - fare applicazione del moderno e codificato criterio dell’id quod interest il quale, a condizione che «intervenga con funzione equitativamente limitatrice l’esatta considerazione sia del rapporto di causalità tra comportamento del danneggiato ed evento dannoso ex art. 2043 c.c., sia della reale entità del pregiudizio subito dal danneggiato ex art. 1223 c.c.»20, avrebbe del pari consentito di riconoscere tendenzialmente al danneggiato il diritto ad ottenere il ristoro dell’entità reale dell’utilità perduta, e ciò nel pieno rispetto del principio generale secondo cui il risarcimento del danno non può risolversi in un indebito arricchimento del danneggiato.
(Altalex, 17 settembre 2009. Nota di Giovanni Stefano Avon)
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2 Così Cass. n. 23657/04, in tema di risoluzione del contratto di vendita di tessuti per confezioni limitatamente a quella parte della merce risultata inidonea all'uso per la presenza di vizi; nonché Cass. n. 5434/02 che ha negato la risoluzione parziale di un contratto di vendita relativo ad una cucina componibile con riferimento alla sola fornitura del marmo di copertura dei piani d'appoggio, ritenendo che questa singolarmente considerata, non fosse suscettibile di utilizzazione separata.
3 V. Cass. civ., Sez.II, 15.06.2000, n. 8153; Cass. civ. sez. II, 22.03.1999, n. 2661; App. Torino, 15.02.1985, in Foro It. 1985, I, 2718.
6 V. Michela Maggi, «Il contratto di fornitura di sistema informatico come contratto unitario», in I Contratti, 1999, 992).
7 Così Franzoni, Fatti illeciti, in Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Torino, 1993, 826.
8 Così sempre Franzoni, cit., ivi, 827, che richiama la sentenza della Cass. civ., 17.2.1979, n. 1066, riportata in Resp. civ. prev., 1979, 483 e la cui massima è la seguente: «Il valore venale di un bene non può costituire il limite massimo, incondizionatamente insuperabile, per il risarcimento di qualsiasi danno inferto al bene stesso; nella determinazione del danno, infatti, deve essere preferito un criterio soggettivo, il quale tenga conto del rapporto tra il bene stesso e la sua utilizzazione economica da parte del proprietario».
13 In applicazione dell’id quod interest anziché dell’aestimatio rei il giudicante ha ritenuto che l’impianto citofonico interessasse all’attore non per il suo valore venale ma per il servizio che gli rendeva e che, dopo il danno, non poteva più rendergli.
14 Pret. Busto Arsizio, 28 gennaio, 1993, in Resp. Civ. prev., 1994, 1150, con nota di Giacomo Gussoni: “Aestimatio rei, id quod interest, riparazioni o sostituzioni antieconomiche: una sentenza che fa riflettere”.
18 Si vedano ad esempio BGHZ 30, 326; 49, 56; Weber DAR 78, 116; KG NJW 71, 142; OLG Celle VersR 74, 1032; AG Westerstede 09.08.2004; BGH 13.03.1990, al sito internet http://www.verkehrslexikon.de/Module/NeuFuerAlt.php: «Abzüge "neu für alt" oder wegen angeblicher Wertverbesserung sind in Haftpflichtfällen nur selten berechtigt. Im Haftpflichtrecht sind derartige Abzüge nur bei Teilen zulässig, die einem derartigen Verschleiß unterliegen, daß ihr Austausch in regelmäßigen Abständen ohnehin routinemäßig erforderlich wird (wie z.B. bei Reifen, Brems- und Kupplungsbelägen usw.). Sämtliche Karosserieteile dagegen teilen regelmäßig die Lebensdauer des Fahrzeugs und werden während dessen Laufzeit nicht allein wegen ihres Alters ausgetauscht. Dies gilt vor allem für Stoßstangen, Kotflügel, Türen, Seitenteile usw. und insbesondere auch für die Lackierung, die man ja keineswegs in regelmäßigen Abständen zu erneuern pflegt. Werden derartige Teile durch einen Unfall beschädigt und müssen bei der Reparatur ersetzt werden, so tritt dadurch überhaupt keine ausgleichungspflichtige Bereicherung des Geschädigten ein, weil er nichts davon hat, daß er nun ein neues Karosserieteil spazierenfährt anstelle des alten noch genauso funktionstüchtigen Teils».
19 V. Cass. n. 4267/86; Cass. n. 5464/88; Cass. n. 2802/90; Cass. n. 1417/97; Cass. n. 2209/97; Cass. n. 985/02.
Tribunale di Venezia
Sezione distaccata di San Donà di Piave
Sentenza 17 settembre 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SENTENZA
nella causa n. 16626/03 R. G. promossa
da
------------------- s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Stefano Avon, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE) via XIII Martiri n. 78/9, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORE
contro
---------- s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Eraclio Basso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Jesolo Lido (VE) Piazza Brescia n. 17, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Il Procuratore dell'attore ha concluso: nel merito in via principale, accertato che la sospensione dei pagamenti è seguita al grave inadempimento dell’opposta e che comunque dall’importo azionato dovrà essere dedotta per compensazione la somma di € 216,91, pari al valore di una stampante Compuprint mod. 41 consegnata a parte opposta, si chiede sia revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3/03 emesso il 14.12.2002 per l'importo di € 2.590,03 oltre agli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €508,25 a carico della ditta ----------; in via riconvenzionale, si chiede sia dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente condanna della ditta ---------- alla restituzione delle somme tutte corrisposte dall’opponente per il hardware, software e l'assistenza, pari a complessivi € 26.550,52, oltre al pagamento della somma di € 216,91 quale corrispettivo per la fornitura di una stampante Compuprint mod. 41; in via subordinata si chiede la riduzione del prezzo a quanto di giustizia previa compensazione con il prezzo della predetta stampante Compuprint mod. 41; si chiede in ogni caso il risarcimento per i danni tutti subiti a causa dei gravi vizi, disfunzioni e mancanze del sistema informatico fornito, e pari ad € 16.425,54 per i sofferti costi di conversione anticipata ad altro sistema nonché pari ad un’ulteriore somma al momento non determinabile per le perdite da interruzione di esercizio e da privazione di strategie imprenditoriali nel periodo febbraio 1999-luglio 2002, somma che risulterà dovuta all’esito dell'istruttoria della presente causa, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa. Spese di lite interamente rifuse.
Il Procuratore della convenuta ha concluso: nel merito in via principale, respingersi la domanda attorea e, per l’effetto, confermare l’efficacia del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, condannare comunque l’attrice opponente al pagamento della somma di € 2.590,03, oltre ad interessi e spese dal dì del dovuto al saldo, dovuti per la fornitura di materiale hardware e software. Spese di lite in ogni caso rifuse.
da
------------------- s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Stefano Avon, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in San Donà di Piave (VE) via XIII Martiri n. 78/9, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTORE
contro
---------- s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv.to Eraclio Basso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Jesolo Lido (VE) Piazza Brescia n. 17, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Il Procuratore dell'attore ha concluso: nel merito in via principale, accertato che la sospensione dei pagamenti è seguita al grave inadempimento dell’opposta e che comunque dall’importo azionato dovrà essere dedotta per compensazione la somma di € 216,91, pari al valore di una stampante Compuprint mod. 41 consegnata a parte opposta, si chiede sia revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 3/03 emesso il 14.12.2002 per l'importo di € 2.590,03 oltre agli interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché le spese di procedura liquidate in complessivi €
Il Procuratore della convenuta ha concluso: nel merito in via principale, respingersi la domanda attorea e, per l’effetto, confermare l’efficacia del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, condannare comunque l’attrice opponente al pagamento della somma di € 2.590,03, oltre ad interessi e spese dal dì del dovuto al saldo, dovuti per la fornitura di materiale hardware e software. Spese di lite in ogni caso rifuse.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 13.3.2003, la società ---------------- conveniva in giudizio la società ---------------- s.r.l., esponendo che: - con decreto ingiuntivo n. 3/03 ing., emesso dal Tribunale di Venezia Sezione distaccata di San Donà di Piave in data 14.12.2002, le era stato ingiunto il pagamento in favore della società convenuta della somma di € 2.590,03, oltre ad interessi legali ed alle spese della fase monitoria;
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle fatture n. 3358/01, n. 129/02 e n. 338/02 aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto a fronte della conclusione tra le parti in data 9.11.98 di un contratto di fornitura di un sistema informatico;
- il predetto contratto prevedeva la installazione e fornitura dell’hardware, del software dotato di moduli standard nonché di personalizzazioni e della successiva assistenza;
- il sistema informatico doveva essere operativo entro il marzo 1999;
- si erano verificati dei ritardi e, inoltre, il sistema era stato consegnato solo parzialmente;
- il sistema fornito presentava dei difetti, meglio specificati in una perizia di parte (doc. 23 di parte attrice);
- la società opponente aveva versato alla opposta la somma complessiva di € 26.550,52;
- nel giugno 2001 la ---------------- s.r.l aveva ritirato una stampante di proprietà della opponente, con l’accordo che avrebbe proceduto alla compensazione del suo valore, pari ad € 216,91, con il residuo credito vantato in forza del contratto del 9.11.1998;
- nel luglio 2002 la opponente aveva acquistato presso un’altra società un nuovo software in sostituzione di quello installato dalla opposta, con conseguente esborso pari ad € 16.425,54;
Per quanto sopra esposto, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni indicati in complessivi € 16.425,54; in via subordinata, chiedeva la riduzione del prezzo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 15.5.2003, la società ---------------- affermava che alla opponente era stato mostrato il funzionamento del solo pacchetto standard e che la opposta si era impegnata ad effettuare talune specifiche modifiche sulla base delle indicazioni fornite dalla cliente.
Aggiungeva che la società ---------------- non aveva collaborato con la ---------------- s.r.l., al fine di fornire a quest’ultima tutte le informazioni necessarie al fine di consentire le personalizzazioni richieste.
In ordine ai ritardi nella installazione, la opposta sosteneva che essi erano dipesi dal fatto che la ---------------- stava nel frattempo ristrutturando i suoi uffici.
In relazione, poi, all’accordo relativo alla stampante ritirata, la ---------------- negava che detta pattuizione fosse stata in effetti raggiunta tra le parti.
Con ordinanza del 17.12.2003 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 8.6.04 veniva ingiunto alla ---------------- il pagamento in favore della opposta della somma di € 216,91, pari al valore della stampante.
Veniva quindi dato ingresso nella causa alle prove orali formulate dalle parti e veniva altresì disposto l’espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare la sussistenza dei vizi lamentati nonché ad individuare l'eventuale minor valore del sistema informatico.
Su concorde richiesta delle parti veniva fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
- il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base delle fatture n. 3358/01, n. 129/02 e n. 338/02 aventi ad oggetto il corrispettivo dovuto a fronte della conclusione tra le parti in data 9.11.98 di un contratto di fornitura di un sistema informatico;
- il predetto contratto prevedeva la installazione e fornitura dell’hardware, del software dotato di moduli standard nonché di personalizzazioni e della successiva assistenza;
- il sistema informatico doveva essere operativo entro il marzo 1999;
- si erano verificati dei ritardi e, inoltre, il sistema era stato consegnato solo parzialmente;
- il sistema fornito presentava dei difetti, meglio specificati in una perizia di parte (doc. 23 di parte attrice);
- la società opponente aveva versato alla opposta la somma complessiva di € 26.550,52;
- nel giugno 2001 la ---------------- s.r.l aveva ritirato una stampante di proprietà della opponente, con l’accordo che avrebbe proceduto alla compensazione del suo valore, pari ad € 216,91, con il residuo credito vantato in forza del contratto del 9.11.1998;
- nel luglio 2002 la opponente aveva acquistato presso un’altra società un nuovo software in sostituzione di quello installato dalla opposta, con conseguente esborso pari ad € 16.425,54;
Per quanto sopra esposto, la società opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni indicati in complessivi € 16.425,54; in via subordinata, chiedeva la riduzione del prezzo.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza del 15.5.2003, la società ---------------- affermava che alla opponente era stato mostrato il funzionamento del solo pacchetto standard e che la opposta si era impegnata ad effettuare talune specifiche modifiche sulla base delle indicazioni fornite dalla cliente.
Aggiungeva che la società ---------------- non aveva collaborato con la ---------------- s.r.l., al fine di fornire a quest’ultima tutte le informazioni necessarie al fine di consentire le personalizzazioni richieste.
In ordine ai ritardi nella installazione, la opposta sosteneva che essi erano dipesi dal fatto che la ---------------- stava nel frattempo ristrutturando i suoi uffici.
In relazione, poi, all’accordo relativo alla stampante ritirata, la ---------------- negava che detta pattuizione fosse stata in effetti raggiunta tra le parti.
Con ordinanza del 17.12.2003 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 8.6.04 veniva ingiunto alla ---------------- il pagamento in favore della opposta della somma di € 216,91, pari al valore della stampante.
Veniva quindi dato ingresso nella causa alle prove orali formulate dalle parti e veniva altresì disposto l’espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare la sussistenza dei vizi lamentati nonché ad individuare l'eventuale minor valore del sistema informatico.
Su concorde richiesta delle parti veniva fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni e la causa veniva, infine, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Le parti hanno concluso in data 9.11.98 un contratto, avente ad oggetto la fornitura di elementi hardware, di un programma standard, di una personalizzazione per la gestione dei trasporti, oltre alla assistenza successiva (doc. 1a di parte opponente) .
Sulla base delle prove testimoniali assunte, della documentazione dimessa e dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, è risultato provato che la ---------------- ha correttamente adempiuto la propria prestazione in relazione alla fornitura degli elementi hardware e del programma standard, mentre ha omesso parzialmente la fornitura di taluni programmi personalizzati e ne ha consegnato altri difettosi.
In ordine alla fornitura hardware e del software standard, la stessa opponente non ha sollevato contestazioni ed il C.T.U. nominato rag. Gabriele Boscolo ha affermato che "non sono presenti vizi sui dispositivi hardware, non sono presenti vizi sul software di sistema, non sono presenti vizi sul software applicativo standard DS09" (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
In relazione, invece, al programma personalizzato, tutti i testi della società ---------------- s.r.l., i quali erano alle dipendenze di quest’ultima all’epoca dei fatti, hanno confermato i numerosi disguidi verificatisi in relazione ai programmi installati (cfr. deposizioni dei testi Dario Teresa, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06).
La presenza dei vizi è stata, poi, accertata dal C.T.U., il quale ha confermato che “sono presenti errori sui programmi personalizzati” (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
I medesimi testi hanno, inoltre, riferito della parziale mancata personalizzazione del programma standard al fine di garantire una adeguata gestione dei trasporti (cfr. sempre deposizioni dei testi Dario Teresa, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06).
Circa il parziale mancato adempimento della ---------------- s.r.l., giova sottolineare che, nonostante il contratto del 9.11.98 contenga una indicazione generica della obbligazione gravante sulla opposta ('personalizzazioni gestione trasporti'), le successive missive inviate dalla stessa ---------------- alla cliente contengono una specificazione dettagliata dell’oggetto di detta prestazione: la lettera del 25.1.00 contiene l’impegno della convenuta di consegnare i programmi 'gestione fatturazione in automatico da gestione viaggi/spedizione', 'gestione spese autisti' e 'gestione centri di costo' (doc. 4 di. Parte opposta) e la lettera del 5.10.00 contiene l’impegno della convenuta di consegnare i programmi 'stampe statistiche clienti-fornitori', 'visualizzazioni situazione viaggispedizioni',
'stampa giornale degli affari' (doc. 7 di parte opposta).
Proprio sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nel corso del rapporto, il C.T.U. nominato rag. Gabriele Boscolo ha potuto verificare se e in quale misura la ---------------- s.r.l. abbia adempiuto alla obbligazione sulla stessa gravante ed ha concluso che “parte dei programmi personalizzati non sono completi, si stima la quota mancante pari al 10%” (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
Né può ritenersi dimostrato che la omessa o errata personalizzazione del sistema sia imputabile alla ----------------, la quale non avrebbe fornito alla ---------------- tramite i suoi dipendenti le informazioni relative alle esigenze aziendali cui il programma avrebbe dovuto rispondere.
Infatti, la opposta non ha dato la prova del rifiuto della cliente di collaborare e di rispondere ai quesiti che le venivano posti dai tecnici incaricati e, al contempo, deve ritenersi che sia la società venditrice a dover essere in grado di realizzare un programma personalizzato sulla base delle informazioni ricevute in forma atecnica dal cliente.
Una volta accertata la sussistenza di un parziale inadempimento della ---------------- in relazione alla personalizzazione dei programmi, deve valutarsi se detto inadempimento sia grave e, quindi, giustifichi la risoluzione del contratto, così come richiesta in via riconvenzionale dalla opponente.
Ritiene questo giudice che la mancata consegna all'acquirente di alcuni programmi integri una ipotesi di inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo l'intero software momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinallagma contrattuale (così la giurisprudenza di merito conforme e, in particolare, Appello Torino 14.3.85).
Deve, quindi, concludersi che l’inadempimento posto in essere dalla ---------------- sia da qualificarsi come grave, dal momento che la stessa ha in parte omesso la consegna di taluni programmi promessi e quelli consegnati presentano dei vizi di funzionamento.
Detto inadempimento, infatti, ha compromesso nella sua interezza la utilizzabilità del sistema richiesto dalla opponente al fine di fare fronte alle sue esigenze specifiche nel settore dei trasporti.
Tuttavia ritiene questo giudice che debba procedersi alla risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti, con conseguente restituzione da parte della opposta del solo prezzo pattuito in relazione alla personalizzazione del programma (£ 6.000.000 pari ad € 3.098,74 - cfr. doc. 1a di parte opposta-).
La risoluzione parziale del contratto - espressamente prevista dall’art. 1458 nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica - deve ritenersi possibile anche quando l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economico - funzionale (cosi Cass. 23657/04).
In particolare, la risoluzione parziale del contratto è possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l’oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, il che si verifica allorché ciascuna di esse, separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione.
Nel caso in esame, l’hardware e il programma standard acquistati dalla ---------------- non hanno dato adito ad alcuna doglianza ed essi sono stati mantenuti ed utilizzati dalla opponente nonostante l’inadempimento della prestazione relativa alle personalizzazioni.
Infatti, la società di computer, incaricata di ovviare ai problemi del sistema installato dalla opposta, ha proceduto solamente alla installazione di programmi specifici e alle riparazioni necessarie, e non già alla sostituzione della parte hardware o del programma standard, che sono invece stati conservati dalla opponente: si vedano i docc. 33 e ss. di parte opposta, da cui risulta che la società Space Computer s.r.l. ha fatturato alla ---------------- solamente i costi relativi ai programmi personalizzati e agli interventi di riparazione.
Questo giudice non vuole negare che il contratto, avente ad oggetto la fornitura congiunta di hardware e software, sia in astratto da considerarsi un contratto unitario, stante la natura complementare dei beni oggetto dello stesso (cosi Cass. 8153/200). Tuttavia, appare necessario valutare caso per caso se l’hardware sia di per sé solo passibile di una utilità pratica per l’utente a prescindere dal software, al fine di valutare se lo stesso abbia mantenuto una propria autonomia economico-funzionale e, quindi, si tratti di bene distinto rispetto alle personalizzazioni.
Nell'ipotesi concreta è, appunto, emerso che le personalizzazioni non eseguite dalla opposta sono state effettuate da altra società sull’hardware e sul programma standard preesistenti.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va dichiarata la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in data 9.11.98, con conseguente obbligo in capo alla opposta di restituzione alla controparte della somma di € 3.098,74.
Quanto all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 8.6.04, avente ad oggetto il pagamento della somma di €216,91 a fronte della consegna in favore della ---------------- di una stampante di proprietà della opponente, ritiene questo giudice che la stessa vada confermata.
Infatti, il documento 22 prodotto da parte opposta contiene il riconoscimento esplicito da parte della ---------------- dell'impegno di scomputare la somma di € 216,91 dall'importo ancora dovuto dalla -------------, di tal ché trattasi di credito vantato dalla opponente nei confronti della opposta.
La opponente chiede, infine, il risarcimento del danno, avente ad oggetto la condanna della opposta al versamento della somma corrisposta dalla ---------------- affinché un’altra società (Space Computer s.r.l.) provvedesse alla personalizzazione del sistema (doc. 33 di parte opposta).
Sul punto, va specificato che, nel caso di risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto al cliente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero prezzo dal cliente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro contratto la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo quella differenza fra tale ulteriore spesa e la minor somma che egli avrebbe dovuto versare alla parte rimasta inadempiente (si legga, in senso conforme, Cass. 2525/1981).
La società ---------------- va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della opponente della differenza tra quanto corrisposto alla società Space Computer s.r.l. per la personalizzazione del sistema e la somma che la ---------------- era tenuta a versare alla opposta in forza del contratto del 9.11.98 sempre a titolo di personalizzazione del sistema.
In ordine all’importo corrisposto alla Space Computer s.r.l., esso risulta pari a complessivi € 14.875, 14, giuste fatture 511/02, 515/02, 596/02, 721/02, 722/02, 135/03 (docc. 33, 35, 36 37, 38, 39 di parte opposta), il cui pagamento da parte della opponente è stato confermato da tutti i testi di parte opponente (cfr. sempre deposizioni dei testi Dario Teresa Nello, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06); la fattura n. 512/02 (doc. 35 di parte opposta) non va, invece, computata, dal momento che si riferisce alla assistenza fornita dalla Space Computer s.r.l. alla ---------------- successivamente alla risoluzione del contratto tra le parti in causa e, quindi, non attiene all’oggetto della domanda svolta dalla attrice.
La opposta va, conseguentemente, condannata alla corresponsione della somma di €11.776,40 a titolo di risarcimento dei danni (€ 14.875,14 - € 3.098,74).
Ancora, la opponente chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno per la interruzione di esercizio e la privazione di strategie aziendali da febbraio 1999 al luglio 2002.
Ritiene questo giudice che detta domanda vada rigettata, posto che la ---------------- s.r.l. non ha fornito alcun elemento di prova che consenta, eventualmente anche in via presuntiva, di valutare la sussistente di detto danno e di quantificarne, quindi, l'ammontare anche in via equitativa.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio seguono la soccombenza.
Sulla base delle prove testimoniali assunte, della documentazione dimessa e dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata, è risultato provato che la ---------------- ha correttamente adempiuto la propria prestazione in relazione alla fornitura degli elementi hardware e del programma standard, mentre ha omesso parzialmente la fornitura di taluni programmi personalizzati e ne ha consegnato altri difettosi.
In ordine alla fornitura hardware e del software standard, la stessa opponente non ha sollevato contestazioni ed il C.T.U. nominato rag. Gabriele Boscolo ha affermato che "non sono presenti vizi sui dispositivi hardware, non sono presenti vizi sul software di sistema, non sono presenti vizi sul software applicativo standard DS09" (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
In relazione, invece, al programma personalizzato, tutti i testi della società ---------------- s.r.l., i quali erano alle dipendenze di quest’ultima all’epoca dei fatti, hanno confermato i numerosi disguidi verificatisi in relazione ai programmi installati (cfr. deposizioni dei testi Dario Teresa, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06).
La presenza dei vizi è stata, poi, accertata dal C.T.U., il quale ha confermato che “sono presenti errori sui programmi personalizzati” (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
I medesimi testi hanno, inoltre, riferito della parziale mancata personalizzazione del programma standard al fine di garantire una adeguata gestione dei trasporti (cfr. sempre deposizioni dei testi Dario Teresa, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06).
Circa il parziale mancato adempimento della ---------------- s.r.l., giova sottolineare che, nonostante il contratto del 9.11.98 contenga una indicazione generica della obbligazione gravante sulla opposta ('personalizzazioni gestione trasporti'), le successive missive inviate dalla stessa ---------------- alla cliente contengono una specificazione dettagliata dell’oggetto di detta prestazione: la lettera del 25.1.00 contiene l’impegno della convenuta di consegnare i programmi 'gestione fatturazione in automatico da gestione viaggi/spedizione', 'gestione spese autisti' e 'gestione centri di costo' (doc. 4 di. Parte opposta) e la lettera del 5.10.00 contiene l’impegno della convenuta di consegnare i programmi 'stampe statistiche clienti-fornitori', 'visualizzazioni situazione viaggispedizioni',
'stampa giornale degli affari' (doc. 7 di parte opposta).
Proprio sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nel corso del rapporto, il C.T.U. nominato rag. Gabriele Boscolo ha potuto verificare se e in quale misura la ---------------- s.r.l. abbia adempiuto alla obbligazione sulla stessa gravante ed ha concluso che “parte dei programmi personalizzati non sono completi, si stima la quota mancante pari al 10%” (cfr. elaborato peritale in atti, pag. 34).
Né può ritenersi dimostrato che la omessa o errata personalizzazione del sistema sia imputabile alla ----------------, la quale non avrebbe fornito alla ---------------- tramite i suoi dipendenti le informazioni relative alle esigenze aziendali cui il programma avrebbe dovuto rispondere.
Infatti, la opposta non ha dato la prova del rifiuto della cliente di collaborare e di rispondere ai quesiti che le venivano posti dai tecnici incaricati e, al contempo, deve ritenersi che sia la società venditrice a dover essere in grado di realizzare un programma personalizzato sulla base delle informazioni ricevute in forma atecnica dal cliente.
Una volta accertata la sussistenza di un parziale inadempimento della ---------------- in relazione alla personalizzazione dei programmi, deve valutarsi se detto inadempimento sia grave e, quindi, giustifichi la risoluzione del contratto, così come richiesta in via riconvenzionale dalla opponente.
Ritiene questo giudice che la mancata consegna all'acquirente di alcuni programmi integri una ipotesi di inadempimento contrattuale tale da giustificare la risoluzione del contratto, essendo l'intero software momento indefettibile per il raggiungimento degli scopi voluti dall'acquirente e quindi essenziale al sinallagma contrattuale (così la giurisprudenza di merito conforme e, in particolare, Appello Torino 14.3.85).
Deve, quindi, concludersi che l’inadempimento posto in essere dalla ---------------- sia da qualificarsi come grave, dal momento che la stessa ha in parte omesso la consegna di taluni programmi promessi e quelli consegnati presentano dei vizi di funzionamento.
Detto inadempimento, infatti, ha compromesso nella sua interezza la utilizzabilità del sistema richiesto dalla opponente al fine di fare fronte alle sue esigenze specifiche nel settore dei trasporti.
Tuttavia ritiene questo giudice che debba procedersi alla risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti, con conseguente restituzione da parte della opposta del solo prezzo pattuito in relazione alla personalizzazione del programma (£ 6.000.000 pari ad € 3.098,74 - cfr. doc. 1a di parte opposta-).
La risoluzione parziale del contratto - espressamente prevista dall’art. 1458 nelle ipotesi di contratti ad esecuzione continuata o periodica - deve ritenersi possibile anche quando l’oggetto del contratto sia rappresentato non già da una sola cosa, caratterizzata da una sua unicità non frazionabile, ma da più cose che, pur se separate dal tutto, possano mantenere una propria individualità economico - funzionale (cosi Cass. 23657/04).
In particolare, la risoluzione parziale del contratto è possibile anche nell'ipotesi di contratto ad esecuzione istantanea, quando l’oggetto di esso sia rappresentato non da una sola prestazione, caratterizzata da una sua unicità e non frazionabile, ma da più cose aventi una distinta individualità, il che si verifica allorché ciascuna di esse, separata dal tutto, mantenga una propria autonomia economico-funzionale che la renda definibile come un bene a sé stante e come possibile oggetto di diritti o di autonoma negoziazione.
Nel caso in esame, l’hardware e il programma standard acquistati dalla ---------------- non hanno dato adito ad alcuna doglianza ed essi sono stati mantenuti ed utilizzati dalla opponente nonostante l’inadempimento della prestazione relativa alle personalizzazioni.
Infatti, la società di computer, incaricata di ovviare ai problemi del sistema installato dalla opposta, ha proceduto solamente alla installazione di programmi specifici e alle riparazioni necessarie, e non già alla sostituzione della parte hardware o del programma standard, che sono invece stati conservati dalla opponente: si vedano i docc. 33 e ss. di parte opposta, da cui risulta che la società Space Computer s.r.l. ha fatturato alla ---------------- solamente i costi relativi ai programmi personalizzati e agli interventi di riparazione.
Questo giudice non vuole negare che il contratto, avente ad oggetto la fornitura congiunta di hardware e software, sia in astratto da considerarsi un contratto unitario, stante la natura complementare dei beni oggetto dello stesso (cosi Cass. 8153/200). Tuttavia, appare necessario valutare caso per caso se l’hardware sia di per sé solo passibile di una utilità pratica per l’utente a prescindere dal software, al fine di valutare se lo stesso abbia mantenuto una propria autonomia economico-funzionale e, quindi, si tratti di bene distinto rispetto alle personalizzazioni.
Nell'ipotesi concreta è, appunto, emerso che le personalizzazioni non eseguite dalla opposta sono state effettuate da altra società sull’hardware e sul programma standard preesistenti.
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va dichiarata la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in data 9.11.98, con conseguente obbligo in capo alla opposta di restituzione alla controparte della somma di € 3.098,74.
Quanto all'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 8.6.04, avente ad oggetto il pagamento della somma di €
Infatti, il documento 22 prodotto da parte opposta contiene il riconoscimento esplicito da parte della ---------------- dell'impegno di scomputare la somma di € 216,91 dall'importo ancora dovuto dalla -------------, di tal ché trattasi di credito vantato dalla opponente nei confronti della opposta.
La opponente chiede, infine, il risarcimento del danno, avente ad oggetto la condanna della opposta al versamento della somma corrisposta dalla ---------------- affinché un’altra società (Space Computer s.r.l.) provvedesse alla personalizzazione del sistema (doc. 33 di parte opposta).
Sul punto, va specificato che, nel caso di risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto al cliente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero prezzo dal cliente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro contratto la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo quella differenza fra tale ulteriore spesa e la minor somma che egli avrebbe dovuto versare alla parte rimasta inadempiente (si legga, in senso conforme, Cass. 2525/1981).
La società ---------------- va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della opponente della differenza tra quanto corrisposto alla società Space Computer s.r.l. per la personalizzazione del sistema e la somma che la ---------------- era tenuta a versare alla opposta in forza del contratto del 9.11.98 sempre a titolo di personalizzazione del sistema.
In ordine all’importo corrisposto alla Space Computer s.r.l., esso risulta pari a complessivi € 14.875, 14, giuste fatture 511/02, 515/02, 596/02, 721/02, 722/02, 135/03 (docc. 33, 35, 36 37, 38, 39 di parte opposta), il cui pagamento da parte della opponente è stato confermato da tutti i testi di parte opponente (cfr. sempre deposizioni dei testi Dario Teresa Nello, Pasquon Nello, Altinier Luciano alle udienze del 4.4.05 e del 28.2.06); la fattura n. 512/02 (doc. 35 di parte opposta) non va, invece, computata, dal momento che si riferisce alla assistenza fornita dalla Space Computer s.r.l. alla ---------------- successivamente alla risoluzione del contratto tra le parti in causa e, quindi, non attiene all’oggetto della domanda svolta dalla attrice.
La opposta va, conseguentemente, condannata alla corresponsione della somma di €
Ancora, la opponente chiede la condanna della controparte al risarcimento del danno per la interruzione di esercizio e la privazione di strategie aziendali da febbraio 1999 al luglio 2002.
Ritiene questo giudice che detta domanda vada rigettata, posto che la ---------------- s.r.l. non ha fornito alcun elemento di prova che consenta, eventualmente anche in via presuntiva, di valutare la sussistente di detto danno e di quantificarne, quindi, l'ammontare anche in via equitativa.
Le spese di lite e della consulenza tecnica d’ufficio seguono la soccombenza.
P.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 16626/03 R.G. promossa da ---------------- s.r.l. nei confronti di ---------------- s.r.l., ogni diversa domanda ed eccezione rigettata,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3/03 ing. emesso dal Tribunale di Venezia Sezione distaccata di San Donà di Piave in data 14.12.2002;
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in data 9.11.98 e, per l’effetto, condanna ---------------- alla restituzione in favore di ---------------- s.r.l. della somma di € 3.098,74;
- conferma l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 8.6.04 dal Tribunale di Venezia Sezione distaccata di San Donà di Piave;
- condanna ---------------- al risarcimento dei danni nei confronti di ---------------- s.r.l., liquidati in complessivi € 11.776,40, oltre alla rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al saldo nonché agli interessi legali, calcolati sulla somma di € 11.776,40 via via rivalutata di mese in mese secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi sino al saldo effettivo;
- condanna ---------------- alla rifusione in favore di ---------------- delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.994,78, di cui € 194,78 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in complessivi € 1.850,11 oltre accessori, definitivamente a carico di ---------------- s.r.l.
San Donà di Piave, 11 settembre 2008.
il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Depositato il 17 settembre 2008.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3/03 ing. emesso dal Tribunale di Venezia Sezione distaccata di San Donà di Piave in data 14.12.2002;
- dichiara la risoluzione parziale del contratto concluso tra le parti in data 9.11.98 e, per l’effetto, condanna ---------------- alla restituzione in favore di ---------------- s.r.l. della somma di € 3.098,74;
- conferma l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. pronunciata in data 8.6.04 dal Tribunale di Venezia Sezione distaccata di San Donà di Piave;
- condanna ---------------- al risarcimento dei danni nei confronti di ---------------- s.r.l., liquidati in complessivi € 11.776,40, oltre alla rivalutazione monetaria dai singoli esborsi sino al saldo nonché agli interessi legali, calcolati sulla somma di € 11.776,40 via via rivalutata di mese in mese secondo gli indici ISTAT dai singoli esborsi sino al saldo effettivo;
- condanna ---------------- alla rifusione in favore di ---------------- delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.994,78, di cui € 194,78 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge;
- pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio, liquidate in complessivi € 1.850,11 oltre accessori, definitivamente a carico di ---------------- s.r.l.
San Donà di Piave, 11 settembre 2008.
il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Depositato il 17 settembre 2008.
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