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mercoledì 20 ottobre 2021

Privacy

 

Viola la privacy la Compagnia che comunica all’assicurato l’IBAN dei terzi risarciti.

È illegittimo il comportamento della Compagnia assicuratrice che, nel comunicare al proprio assicurato l’avvenuto risarcimento del danno, diffonde anche le coordinate bancarie delle persone risarcite.

Questo è quanto stabilito dall’ordinanza n. 4475/2021 della Cassazione civile.

Era accaduto che una Compagnia assicuratrice aveva rilasciato al proprio assicurato copia dell’atto di liquidazione dei danni accertati nell’appartamento dei danneggiati, recante in calce, tuttavia, anche le coordinate bancarie di questi ultimi.

Tale illegittima diffusione aveva provocato loro "fastidio, preoccupazione, disagio" perché l’assicurato, successivamente, aveva prodotto quella documentazione all'assemblea del condominio di cui essi stessi attori erano parte: un loro dato personale, dunque, era divenuto di dominio pubblico tra i condomini senza alcuna valida ragione e motivazione. Ciò aveva pure inutilmente complicato una causa pendente nei confronti del medesimo condominio con il quale, peraltro, essi avevano in corso numerosi contenziosi.

Non è stato considerato dirimente l’assunto del giudice di merito, secondo cui, sostanzialmente, tale condotta era da ricondursi ad un adempimento di natura contrattuale della Compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato.

Infatti il preteso obbligo della Compagnia assicuratrice di fornire una prova al proprio assicurato dell’avvenuto risarcimento del danno in favore dei danneggiati non può in alcun modo ricomprendere anche la diffusione delle coordinate bancarie delle persone risarcite, atteso che tale trasmissione dei dati, oltre a non essere funzionale all’attività per cui gli stessi erano stati raccolti, neppure era necessaria per adempiere al predetto obbligo.

In altri termini, esigenze di mera prova da parte dell’assicurato dell’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’assicuratore di tenerlo indenne dalle pretese risarcitorie di soggetti terzi rientranti nell’oggetto del contratto di assicurazione non possono considerarsi prevalenti sul diritto alla riservatezza ed alla tutela dei dati personali di quei soggetti terzi.

Le informazioni in calce alla copia dell’atto di liquidazione circa le coordinate bancarie dei danneggiati dovevano essere comunicati dalla Compagnia assicuratrice solamente agli aventi diritto alla relativa conoscenza, e cioè agli stessi danneggiati, non anche all’assicurato, che non vi avrebbe avuto specifico interesse, atteso che a quest’ultimo sarebbe bastato ricevere una comunicazione di intervenuto ristoro dei danni e/o al più la quietanza priva delle informazioni sui dati personali non divulgabili ai sensi della disciplina in tema di privacy.


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